Multa 60km/h oltre il limite - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Multa 60km/h oltre il limite (/thread-24259.html) |
Multa 60km/h oltre il limite - x-vas - 08-11-2013 lucazam Ha scritto:io ho fatto ricorso al prefetto di milano (anche perchè avevo ragione) un anno e mezzo fa...Si diceva in giro che a Milano era meglio fare ricorso al prefetto, perchè c'erano talmente tanti ricorsi che non riuscivano a evaderli in tempo utile, e così è stato. Il giudice di pace, invece ha l'obbligo di esaminare il ricorso Cosa vuol dire che il gdp ha l'obbligo di esaminare il ricorso? Anche il prefetto ha gli stessi obblighi… Ma se non ti risponde entro i termini…il ricorso viene accolto in automatico. Stesso discorso per il gdp. La differenza è che i gdp ricevono un gettone per ogni pratica esaminata, e questo determina la loro maggior solerzia, che non implica necessariamente maggior correttezza nell'analisi dei ricorsi… Quindi il tuo ricorso è stato accolto per decorrenza dei termini…e non per la validità delle argomentazioni… Va benissimo, perché è il risultato che conta…ma non ti indica come particolarmente tecnico nell'esame dei verbali e nelle possibilità di vittoria (senza offesa ovviamente), e lo conferma anche la tua poca chiarezza circa il comportamento di prefetti e gdp. Il ricorso non è una questioni di essere furbi o meno; per come la vedo io ci sono delle regole da rispettare per i guidatori e per le fdo: se loro non le rispettano…i loro rilievi non devono essere ritenuti validi. Tutti noi sappiamo quando commettiamo delle infrazioni e dobbiamo assumercene le responsabilità…ma anche il rilevamento delle infrazioni deve sottostare a delle regole. Multa 60km/h oltre il limite - lucazam - 08-11-2013 x-vas Ha scritto:Cosa vuol dire che il gdp ha l'obbligo di esaminare il ricorso? Prefetto e gdp hanno obblighi diversi Multa 60km/h oltre il limite - Doppiaeffe - 08-11-2013 comq il consiglio migliore che mi sento di dare al tuo amico/cugino/alterego è quello di andare da un'avvocato che fa civile e ne capisce di ricorsi, il parere di un professionista serio costa, ma sono soldi santi e benedetti. Multa 60km/h oltre il limite - x-vas - 08-11-2013 lucazam Ha scritto:Prefetto e gdp hanno obblighi diversicosa vuol dire????? puoi gentilmente spiegarmelo? per tutti e due ci sono dei tempi massimi entro cui devono darti risposta; scaduti questi termini il ricorso è da ritenersi accolto. se a te risulta diversamente, mi potresti gentilmente dare i riferimenti normativi? mi sarebbero molto utili. Grazie. Doppiaeffe Ha scritto:comq il consiglio migliore che mi sento di dare al tuo amico/cugino/alterego è quello di andare da un'avvocato che fa civile e ne capisce di ricorsi, il parere di un professionista serio costa, ma sono soldi santi e benedetti.prima di spendere dei soldi dall'avvocato, cercherei di capire se c'è qualche elemento sensato su cui fondare il ricorso. a tutte le domande che ho fatto prima, non è stata data risposta (e sono le prime cose da sapere) errori formali sul verbale, ormai è difficile trovarne: sono prestampati, e ormai sono passati un po' di anni e anche loro hanno capito cosa devono scrivere. edit: aggiungo che spesso un buon civilista non è preparato sui dettagli tecnici e normativi del cds; però...tendenzialmente dovrebbe comunque essere meglio del pescivendolo sotto casa, o del barbiere Multa 60km/h oltre il limite - lucazam - 08-11-2013 i riferimenti normativi non li so, so solo che se il prefetto non risponde il ricorso si intende accolto, mentre il giudice di pace non può non rispondere, ma deve fissare l'udienza, per cui il ricorso viene sempre e comunque discusso se presentato al gdp. Magari qualche avvocato del forum può essere più preciso. Multa 60km/h oltre il limite - Dangerfield78 - 08-11-2013 Una volta ho mandato una mail qui http://www.ricorsi.net/ Multa 60km/h oltre il limite - x-vas - 08-11-2013 Dangerfield78 Ha scritto:Una volta ho mandato una mail qui http://www.ricorsi.net/ li conosco e ci eravamo confrontati qualche anno fa! sono preparati, ma ovviamente nessuno ti può garantire il risultato Multa 60km/h oltre il limite - enrymx5 - 08-11-2013 La discussione è interessante e ho chiesto al cognato avvocato. Ecco le sue risposte, virgolettate: "Se hai ragione, meglio far ricorso al giudice di pace. Il prefetto o non risponde o dà ragione alla municipale.- Il gdp almeno fissa un'udienza e puoi andarci a parlare ed eventualmente può sentire testimoni, ecc" Cosa succede se il prefetto non risponde? "Se non risponde, trascorso un certo tempo, il ricorso si intende rigettato (silenzio rigetto)". Quindi se non risponde non significa che si è vinto ilricorso. "No. In caso di non risposta bisogna comunque attendere i termini di prescrizione per essere certi di averla avuta vinta (5 anni). Ci sono state sentenze che poi hanno dato ragione a chi ha fatto il ricorso, ma sono arrivate dopo aver dovuto impugnare la cartella esattoriale!". Spero possa esservi utile. Multa 60km/h oltre il limite - x-vas - 08-11-2013 enrymx5 Ha scritto:La discussione è interessante e ho chiesto al cognato avvocato. ci sono alcune imprecisioni, a riprova di quanto detto prima: il cds è strano, e non sempre gli avvocati ne conoscono i dettagli (questo ovviamente senza permettermi di metterne in dubbio le competenze). innanzitutto bisogna sapere che se fai ricorso al prefetto e perdi.....puoi poi fare ricorso al gdp. se lo fai al gdp e perdi....non puoi farlo al prefetto. (questo al momento non riesco a provarlo citando le fonti ma è così) anche al prefetto si può chiedere di essere ascoltati. decorsi i termini previsti, il ricorso si intende accolto. Art. 204. Provvedimenti del prefetto 1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese e la notifica data all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti. 1 bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. 2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'effetto del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. 3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. Multa 60km/h oltre il limite - enrymx5 - 08-11-2013 Risposta del cognato: "Allora hanno cambiato con l'ultima riforma. Bene, poi controllo con calma. Ma spesso noi preferiamo fare ricorso al gdp." Mamma mia, come le sabbie mobili! Questa è l'Italia... |