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Portapacchi: ma è ancora consentito? - Versione stampabile

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Portapacchi: ma è ancora consentito? - ZioGuido - 30-10-2010

So che in base alle ultime modifiche del CdS degli ultimi anni, non è più consentito caricare bagagli sull'auto se non con l'uso di un apposito baule omologato, quella specie di barchetta rovesciata che si mette sul tetto dell'auto, non so come si chiama... Dunque, installando il portapacchi sul cofano posteriore della Miata, questo non potrebbe comunque essere utilizzato, è giusto?


Portapacchi: ma è ancora consentito? - angeloc4 - 30-10-2010

ZioGuido Ha scritto:So che in base alle ultime modifiche del CdS degli ultimi anni, non è più consentito caricare bagagli sull'auto se non con l'uso di un apposito baule omologato, quella specie di barchetta rovesciata che si mette sul tetto dell'auto, non so come si chiama... Dunque, installando il portapacchi sul cofano posteriore della Miata, questo non potrebbe comunque essere utilizzato, è giusto?

Potresti,p.f., mettere il riferimento all'articolo del CdS? Thumbup


Portapacchi: ma è ancora consentito? - pilistation - 30-10-2010

NOOO!!!! io il portapacchi non lo toglierò mai!!!!! E' stilosissimo!!!! :a_23:


Portapacchi: ma è ancora consentito? - makuso - 30-10-2010

nn ne sapevo nulla..........!!°______°


Portapacchi: ma è ancora consentito? - P&R - 30-10-2010

Ma prima di agitarvi, potete trovare la fonte(*) di questa notizia?
Banghead



(*) Il moroso della domestica di mia cugggina non vale.


Portapacchi: ma è ancora consentito? - angeloc4 - 30-10-2010

P & R' Ha scritto:Ma prima di agitarvi, potete trovare la fonte(*) di questa notizia?
Banghead



(*) Il moroso della domestica di mia cugggina non vale.

Lo spirito di Nanibus aleggia sul Forum....mah! :haha: :haha:


Portapacchi: ma è ancora consentito? - flavio - 01-11-2010

Art. - 164 Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento


Portapacchi: ma è ancora consentito? - markolino_dj - 01-11-2010

leggendo tutto mi sembra di capire che il bauletto mazda non ha problemi..


Portapacchi: ma è ancora consentito? - Mrk - 01-11-2010

copricapote per coprirla e hard top


Portapacchi: ma è ancora consentito? - smarty - 08-11-2010

scusate ma gli sci posti sul portapacchi??
Posso o non posso trasportarli?
Sporgono dal retro dell'auto di almeno un 30/40 cm. Mica dovrò metterci un cartello!