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Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Versione stampabile

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Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Rob72 - 13-04-2016

Traggo spunto da un commento letto su altro forum che ho "rubato" ed integrato come sotto:

Premettiamo, per onestà intellettuale questo: nessuno rispetta sempre la distanza di sicurezza al 100% come ugualmente sono molto pochi quelli che rispettano sempre i limiti di velocità (neanche tu che leggi e che sotto sotto ritieni di rispettare sempre tutto e tutti, è inutile che ci prendiamo in giro).

Ipotizziamo quindi un tamponamento a catena, la cui dinamica è la seguente:
Per una qualsiasi ragione, il guidatore della prima macchina rallenta.
Il secondo si accorge del rallentamento con un attimo di ritardo (perché magari si è un poco distratto cambiando la stazione alla radio), quindi deve frenare.
Il terzo si accorge della frenata del secondo con un attimo di ritardo (perché magari si è un poco distratto pensando a come chiudere quella pratica urgente al lavoro), quindi deve frenare di brutto.
Il quarto si accorge dell'inchiodata del terzo con un attimo di ritardo (perché magari si è distratto ammirando l’architettura di una bella casa colonica nella campagna che vorrebbe replicare nella ristrutturazione della sua casa), quindi non ce la fa a fermarsi neanche inchiodando, finisce contro il terzo, lo sbatte contro il secondo ed il secondo contro il primo.

Malauguratamente uccide un occupante del terzo veicolo (che magari è un’auto di vent’anni fa, storica o quasi storica e quindi caratterizzata da un livello di sicurezza passiva molto limitato) e quindi viene accusato di omicidio.
Giustamente, perché era il quarto.
Così impara.

Le nuove norme introdotte nel codice penale sono le seguenti (in vigore dal 25/03/2016):

Citazione: Art. 589 bis Omicidio stradale.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.

Citazione:Art. 589 ter: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni.

Citazione:Art. 590 bis: Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.

Citazione:Art. 590 ter: Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.
Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
Commenti?


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Rob72 - 13-04-2016

Altro caso:
Stai viaggiando di notte in città lungo un vialone dove vige in un tratto il limite di 30km/h. Dato che a quell'ora non c'è nessuno, sei sobrio, non stanco, ma in ritardo, lo stai percorrendo ad 80km/h. Mentre ti chini per raccogliere il cellulare che ti era caduto dal sedile, inavvertitamente muovi il volante, sbandi e vai contro uno sul marciapiede che era sceso in pantofole a pisciare il cane. Se gli fai male rischi da 1,5 a 4 anni. Se lo ammazzi da 5 a 10 anni.
Ma potrebbe succederti in campagna dove per non si sa quale motivo vige il limite di 50 e tu stai andando a 100...
In pratica, pur se non ci ubriachiamo o droghiamo, rischiamo tutti di subire procedimenti penali pesantissimi dal punto di vista dei costi (legale che ci difende) e delle conseguenze (perdita di alcuni tipi di lavori se condannato, carcere in caso sussistano i presupposti, patente sospesa o revocata per anni...).


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Pee Tee - 13-04-2016

La classica cosa all'italiana.

Giusti punire severamente chi combina grosse frittate, soprattutto chi é RECIDIVO di alcool e stupefacenti alla guida.

Ma ragazzi, un errore nella vita si può commettere anche se sobri e consapevoli alla guida, e pagare con anni di galera mi sembra eccessivo e senza senso.

Soprattutto nel paese delle ridicole contraddizioni in cui viviamo


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Gagio - 13-04-2016

Un errore nella vita si chiama infatti condizionale e sospensione della pena.


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Redfury - 13-04-2016

Praticamente in tutti gli incidenti in cui ci scappa il morto si verrà accusati di omicidio stradale,onestamente a me pare un'esagerazione sono abbastanza contrario a questa legge così come è strutturata adesso.


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Rob72 - 13-04-2016

Gagio Ha scritto:Un errore nella vita si chiama infatti condizionale e sospensione della pena.
Il penale, anche se in galera non ci vai, ti insegue e rovina per sempre (a prescindere dai costi in avvocati che tocca sostenere).


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Rob72 - 13-04-2016

Redfury Ha scritto:Praticamente in tutti gli incidenti in cui ci scappa il morto si verrà accusati di omicidio stradale,onestamente a me pare un'esagerazione sono abbastanza contrario a questa legge così come è strutturata adesso.
Sì potrebbe subire un procedimento penale anche se provochi lesioni. Tipo quelle che chi subisce l'incidente è solito farsi certificare dai medici per spuntare risarcimenti più elevati.


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - McWhite - 14-04-2016

Beh... Nella malaugurata ipotesi.. In sede processuale potremo sempre asserire di aver deliberatamente voluto "uccidere/lesionate/colpire/quello che é" il sig. "Tizio".
Io non sono un legale ma leggendo i giornali la pena é molto meno "invasiva".. Ed é tutto dire..


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - Gagio - 14-04-2016

Comunque era una battuta.

A me pare una grande trovata pubblicitaria per dire alla gente "vi faremo sentire piu' sicuri".


Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale - MagyarMZ00 - 14-04-2016

A ben ricordare doveva essere una legge che riguardava in principal modo chi veniva trovato sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o alcool, ma a quanto pare l'hanno applicato a tutti.

Che ci aspettiamo? Siamo nel paese delle banane! Sono anni che discutono su questa legge ed è già grassa se l'hanno passata così, figuriamoci se avessero fatto le cose come si deve quanto ancora dovevamo aspettare per ottenere una (magra) giustizia nei confronti di questi dementi.

Bisogna vedere come evolverà la cosa con l'applicazione delle prime pene, tenendo conto anche di tutte le attenuanti caso per caso (in riferimento a coloro che commettono il suddetto reato in condizioni psicofisiche normali e per distrazione/fatalità).

Oltre a questo trovo ridicola la massima pena a 10 anni. Ti droghi? Ti scassi di vodka fino a non vedere a un metro di distanza? E ti metti pure a guidare? 20 anni minimo, via la chiave e patente revocata a vita. Macchina venduta e i soldi ricavati devoluti per iniziative sociali. Punto.

Ma tanto sono buoni solo a farsi le leggi per se, il cittadino NON benestante conta meno di zero.