Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche noto come codice del consumo, ha introdotto l'obbligo di garanzia biennale anche per la compravendita di autoveicoli usati (poi, "consensualmente", questa viene sempre ridotta ad un anno...), quando l'alienante sia un professionista e l'acquirente un consumatore (cioè, non vale né comprando da privati né acquistando con fatturazione e partita IVA).
I venditori conoscono molto bene i loro doveri, ma confidano nel fatto che i loro clienti non conoscano affatto i propri diritti: ergo, di norma, basta la lettera di un legale e se la fanno sotto.
Tutti i miei clienti con problemi simili sono stati integralmente soddisfatti.
Vai da un avvocato che conosca bene la materia, o che per lo meno abbia voglia di studiarsela un minuto prima di scrivere.
Elenco nel seguito le norme di riferimento:
Articolo 129 Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità
o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità.
6. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
I venditori conoscono molto bene i loro doveri, ma confidano nel fatto che i loro clienti non conoscano affatto i propri diritti: ergo, di norma, basta la lettera di un legale e se la fanno sotto.
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Elenco nel seguito le norme di riferimento:
Articolo 129 Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità
o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità.
6. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.