Articolo 131 Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione
di quanto prestato.
Articolo 132 Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se
non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Articolo 133 Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di
chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione
di quanto prestato.
Articolo 132 Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se
non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Articolo 133 Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di
chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.