94/09
Dico solo questo:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in MOVIMENTO o in SOSTA è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
Dico solo questo:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in MOVIMENTO o in SOSTA è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».