Rivolgiti subito ad un avvocato, puoi ancora opporti.
Peraltro, essendo la cartella esattoriale un atto assimilabile ad un precetto, puoi evitare l'opposizione nelle forme dell'art. 204-bis (che ti costringerebbe ad incardinare il giudizio nel luogo in cui è stata rilevata l'infrazione) e procedere ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con atto di citazione in opposizione ad esecuzione non ancora iniziata. Con immediata sospensione dell'efficacia esecutiva.
Con tale rimedio il giudizio lo incardini nel foro relativo alla TUA residenza, quale luogo di esecuzione del titolo nonché sede dell'agenzia di riscossione procedente e puoi dedurre la carenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per due motivi:
1. fornendo la prova di non essere mai stata nel luogo di rilievo dell'infrazione,
2. inesistenza del titolo a causa del decorso del termine di 150 giorni per la notifica del verbale.
Ovviamente provare di non essersi trovati a napoli in quella data dopo 4 anni non è agevole, pur se possibile.
Tuttavia è in ogni caso decisivo il secondo motivo, in quanto oggi l'agenzia di riscossione sta azionando un credito la cui prescrizione è già decorsa inutilmente.
Bada bene, le mie considerazioni sono fornite "alla cieca", non avendo in mano i relativi documenti, ma un avvocato lievemente avveduto non avrà difficoltà a risolvere il tuo problema.
Per instradarlo sarà sufficiente fornirgli gli estremi delle numerose sentenze della Corte di Cassazione, tutte pronunciate a Sezioni Unite, che indico nel seguito.
489/2000 - 491/2000 - 562/2000 - 1162/2000.
Per un riscontro immediato indico anche il link al commento su filodiritto.it ad una recente sentenza del Giudice di Pace di Gragnano che, accogliendo l'orientamento della Suprema Corte, dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale: http://www.filodiritto.com/index.php?az ... otizia=211.
Per chiarimenti chiedete pure.
Peraltro, essendo la cartella esattoriale un atto assimilabile ad un precetto, puoi evitare l'opposizione nelle forme dell'art. 204-bis (che ti costringerebbe ad incardinare il giudizio nel luogo in cui è stata rilevata l'infrazione) e procedere ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con atto di citazione in opposizione ad esecuzione non ancora iniziata. Con immediata sospensione dell'efficacia esecutiva.
Con tale rimedio il giudizio lo incardini nel foro relativo alla TUA residenza, quale luogo di esecuzione del titolo nonché sede dell'agenzia di riscossione procedente e puoi dedurre la carenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per due motivi:
1. fornendo la prova di non essere mai stata nel luogo di rilievo dell'infrazione,
2. inesistenza del titolo a causa del decorso del termine di 150 giorni per la notifica del verbale.
Ovviamente provare di non essersi trovati a napoli in quella data dopo 4 anni non è agevole, pur se possibile.
Tuttavia è in ogni caso decisivo il secondo motivo, in quanto oggi l'agenzia di riscossione sta azionando un credito la cui prescrizione è già decorsa inutilmente.
Bada bene, le mie considerazioni sono fornite "alla cieca", non avendo in mano i relativi documenti, ma un avvocato lievemente avveduto non avrà difficoltà a risolvere il tuo problema.
Per instradarlo sarà sufficiente fornirgli gli estremi delle numerose sentenze della Corte di Cassazione, tutte pronunciate a Sezioni Unite, che indico nel seguito.
489/2000 - 491/2000 - 562/2000 - 1162/2000.
Per un riscontro immediato indico anche il link al commento su filodiritto.it ad una recente sentenza del Giudice di Pace di Gragnano che, accogliendo l'orientamento della Suprema Corte, dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale: http://www.filodiritto.com/index.php?az ... otizia=211.
Per chiarimenti chiedete pure.