Uè.....tutti espertoni di Codice della Strada qui dentro. Seeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! :blink_:
Allora, la domanda era.... "Ho visto una Evo X con targa anteriore... adesiva, piazzata sul paraurti.
In pratica era la fotocopia a colori della targa, su vinile adesivo e ritagliata a misura.
Si puo' fare ?"
Risposta esatta NO! Peccato che siano usciti i motivi più disparati per non farlo: FERMO AMMINISTRATIVO , PENALE , CONFISCA .
Allora, la targa sia anteriore che posteriore deve avere caratteristiche di rifrangenza (Art. 100 comma 5 del C.d.S.) e dato che un adesivo di norma non ha tale caratteristica, è ovvio che non è idoneo allo scopo. La violazione di tale articolo comporta una sanzione di 24€ ai sensi del succitato art 100 comma 13.
Poichè la targa non ha caratteristiche di rifrangenza, la stessa viene ritirata ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 100.
KEKKO......fermo amministrativo ai sensi di quale articolo o comma? Tale sanzione accessoria si applica nel caso di violazione dei commi 11 (che si rifà alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 lett. b) o 12 nel caso il veicolo abbia targa non propria o contraffatta.
E qui veniamo a ROB che pensa che se riproduce gli stemmi è penale. In effetti il marchio costituisce impronta di pubblica certificazione agli effetti dell'articolo 479 del Codice Penale; va quindi da se che la produzione abusiva di dette targhe costituirebbe reato quando lo stemma viene riprodotto da soggetto non legittimato. A onor del vero in diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto non sussistente il reato in quanto l'utilizzo del marchio non aveva quale scopo quello di far assumere all'oggetto una qualsivoglia valenza con natura di artifizio ma lo stesso doveva intendersi teso a riprodurre fedelmente in tutto o in parte la targa originale. Il consiglio è che non potendo scrutare nella testa del giudice quale sia il suo pensiero, la prudenza consiglia di evitare, dato che l'adagio "in dubio pro reo" sfortunatamente non sempre si applica.
NICOLO' invece pensa che se la targa non ha gli stemmi è comunque contraffazione. Qui la giurisprudenza è maggiormente orientata al punto che si può dire con apprezzabile ragionevolezza che si è in presenza di contraffazione quando i numeri della targa vengono palesemente modificati al fine di indurre all'errore chi legge: caso da manuale, la targa ipotetica GR 338 FD che con pochi tocchi di pennello diventa CR 883 ED.
Insomma come vedete c'è ancora confusione in tante persone. Spero che questo intervento aiuti a fare un poco di chiarezza.
Allora, la domanda era.... "Ho visto una Evo X con targa anteriore... adesiva, piazzata sul paraurti.
In pratica era la fotocopia a colori della targa, su vinile adesivo e ritagliata a misura.
Si puo' fare ?"
Risposta esatta NO! Peccato che siano usciti i motivi più disparati per non farlo: FERMO AMMINISTRATIVO , PENALE , CONFISCA .
Allora, la targa sia anteriore che posteriore deve avere caratteristiche di rifrangenza (Art. 100 comma 5 del C.d.S.) e dato che un adesivo di norma non ha tale caratteristica, è ovvio che non è idoneo allo scopo. La violazione di tale articolo comporta una sanzione di 24€ ai sensi del succitato art 100 comma 13.
Poichè la targa non ha caratteristiche di rifrangenza, la stessa viene ritirata ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 100.
KEKKO......fermo amministrativo ai sensi di quale articolo o comma? Tale sanzione accessoria si applica nel caso di violazione dei commi 11 (che si rifà alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 lett. b) o 12 nel caso il veicolo abbia targa non propria o contraffatta.
E qui veniamo a ROB che pensa che se riproduce gli stemmi è penale. In effetti il marchio costituisce impronta di pubblica certificazione agli effetti dell'articolo 479 del Codice Penale; va quindi da se che la produzione abusiva di dette targhe costituirebbe reato quando lo stemma viene riprodotto da soggetto non legittimato. A onor del vero in diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto non sussistente il reato in quanto l'utilizzo del marchio non aveva quale scopo quello di far assumere all'oggetto una qualsivoglia valenza con natura di artifizio ma lo stesso doveva intendersi teso a riprodurre fedelmente in tutto o in parte la targa originale. Il consiglio è che non potendo scrutare nella testa del giudice quale sia il suo pensiero, la prudenza consiglia di evitare, dato che l'adagio "in dubio pro reo" sfortunatamente non sempre si applica.
NICOLO' invece pensa che se la targa non ha gli stemmi è comunque contraffazione. Qui la giurisprudenza è maggiormente orientata al punto che si può dire con apprezzabile ragionevolezza che si è in presenza di contraffazione quando i numeri della targa vengono palesemente modificati al fine di indurre all'errore chi legge: caso da manuale, la targa ipotetica GR 338 FD che con pochi tocchi di pennello diventa CR 883 ED.
Insomma come vedete c'è ancora confusione in tante persone. Spero che questo intervento aiuti a fare un poco di chiarezza.