Bluvertigo Ha scritto:Allora, la targa sia anteriore che posteriore deve avere caratteristiche di rifrangenza (Art. 100 comma 5 del C.d.S.) e dato che un adesivo di norma non ha tale caratteristica, è ovvio che non è idoneo allo scopo. La violazione di tale articolo comporta una sanzione di 24€ ai sensi del succitato art 100 comma 13.
Poichè la targa non ha caratteristiche di rifrangenza, la stessa viene ritirata ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 100.
KEKKO......fermo amministrativo ai sensi di quale articolo o comma? Tale sanzione accessoria si applica nel caso di violazione dei commi 11 (che si rifà alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 lett. b) o 12 nel caso il veicolo abbia targa non propria o contraffatta.
Bluvertigo, da quel che scrivi (non ho voglia di andare a prendere il codice nè andare a ricercare giurisprudenza varia), Kekko ha scritto correttamente, ovvero che qualora il veicolo avesse targa contraffatta (ovvero una riproduzione non corrispondente ai requisiti di legge o di regolamenti) sarebbe applicabile la violazione accessoria di cui supra.
Bluvertigo Ha scritto:E qui veniamo a ROB che pensa che se riproduce gli stemmi è penale. In effetti il marchio costituisce impronta di pubblica certificazione agli effetti dell'articolo 479 del Codice Penale; va quindi da se che la produzione abusiva di dette targhe costituirebbe reato quando lo stemma viene riprodotto da soggetto non legittimato. A onor del vero in diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto non sussistente il reato in quanto l'utilizzo del marchio non aveva quale scopo quello di far assumere all'oggetto una qualsivoglia valenza con natura di artifizio ma lo stesso doveva intendersi teso a riprodurre fedelmente in tutto o in parte la targa originale. Il consiglio è che non potendo scrutare nella testa del giudice quale sia il suo pensiero, la prudenza consiglia di evitare, dato che l'adagio "in dubio pro reo" sfortunatamente non sempre si applica.
Nuovamente. Citare casi giurisprudenziali non è pertinente, riprodurre gli stemmi è considerato penale a tutti gli effetti (essendo previsto nel codice penale), pertanto anche ROB non parla a sproposito.