La sentenza non amplia molto quanto detto in questi 10 anni dalle circolari dell'Agenzia dell'Entrate e dalla Giurisprudenza, che potremmo così sintetizzare:
- I veicoli 30ennali sono esentati dalle imposte sul possesso, mentre quelli ventennali possono pagare in misura ridotta solo se iscritti ai registri menzionati dalla legge;
- I suddetti registri DEVONO redigere una lista dei veicoli che possono usufruire di tale agevolazione.
- L'ASI non redige alcuna lista di veicoli, ma comunica alle Regioni quali sono i soggetti che hanno ottenuto la certificazione dall'ASI sulla base di una analisi discrezionale fatta dall'Ente sullo stato del veicolo.
La sentenza si sofferma su questo punto: è discriminante per il contribuente non poter godere dell'agevolazione fiscale, per il comportamento dell'ASI che interpreta a suo modo la normativa.
L'art. 63 della L 342/2000, infatti, attribuisce ai registri la discrezionalità di individuare quali siano i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico.
L'ASI ha sempre distorto il testo normativo attribuendosi il potere di decidere caso per caso quali auto certificare e quali no.
Tanto per capire la differenza: la normativa prevederebbe che l'ASI dicesse se la FIAT Duna può essere considerata una vettura di rilevanza storica. Quindi se la Duna non fosse compresa nella lista dell'ASI, il collezionista di Duna, dovrebbe chiederne l'omologazione all'ASI facendo capire che la sua auto è in condizioni così perfette da meritare di essere considerata un pezzo da collezione.
In questo caso avremmo 2 ipotesi diverse di esenzione: la prima per un diritto generale di rilevanza storica, a prescindere dallo stato di originalità, l'altro, invece, per un diritto particolare di rilevanza collezionistica sulla base della conservazione del modello.
L'ASI, invece, non permette il primo caso, ma tratta tutti i casi come se rientrassero nel secondo!
Quindi l'ASI richiede una formalità (quella della certificazione dietro verifica dello stato del veicolo) non richiesta dalla legge.
L'ASI non è un Ente pubblico, ma è un registro privato a cui la legge accorda di determinare quali siano i veicoli storici o di interesse storico.
Per questo motivo l'iscrizione all'ASI non può essere addotta come giustificazione per legittimare o meno l'esenzione di un'imposta.
Non esiste, infatti, nessun caso di agevolazione d'imposta per la semplice iscrizione ad un club privato.
Sull'autocertificazione, invece, andrei un po' più cauto, dal momento che l'ASI non è un Ente pubblico.
L'Autocertificazione prevista dal DPR 445/2000 riguarda esclusivamente atti in possesso delle pubbliche amministrazioni su stati o fatti propri o altrui.
A mio parere finchè l'ASI manterrà la propria determinazione che ha previsto la valutazione discrezionale dello stato del veicolo, non si potrà autocertificare nulla.
Tale determinazione andrebbe impugnata autonomamente.
Però c'è da dire che la sentenza statuisce chiaramente che anche l'agente riscossore dovrebbe contestare in concreto l'assenza dei requisiti previsti per il rilascio delle certificazioni ASI, quindi il semplice mancato pagamento d'imposta non è causa sufficiente per produrre una cartella esattoriale.
In sostanza questa sentenza è importante, ma non cambia moltissimo lo stato attuale della normativa che appare sempre incerta e permette all'ASI di prosperare.
Alcune regioni prevedono già l'autocertificazione, basterebbe che l'Agenzia delle Entrate emanasse una circolare valevole per tutta Italia per dirimere la questione, ma ciò comporterebbe un mancato introito da bolli auto abbastanza notevole.
- I veicoli 30ennali sono esentati dalle imposte sul possesso, mentre quelli ventennali possono pagare in misura ridotta solo se iscritti ai registri menzionati dalla legge;
- I suddetti registri DEVONO redigere una lista dei veicoli che possono usufruire di tale agevolazione.
- L'ASI non redige alcuna lista di veicoli, ma comunica alle Regioni quali sono i soggetti che hanno ottenuto la certificazione dall'ASI sulla base di una analisi discrezionale fatta dall'Ente sullo stato del veicolo.
La sentenza si sofferma su questo punto: è discriminante per il contribuente non poter godere dell'agevolazione fiscale, per il comportamento dell'ASI che interpreta a suo modo la normativa.
L'art. 63 della L 342/2000, infatti, attribuisce ai registri la discrezionalità di individuare quali siano i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico.
L'ASI ha sempre distorto il testo normativo attribuendosi il potere di decidere caso per caso quali auto certificare e quali no.
Tanto per capire la differenza: la normativa prevederebbe che l'ASI dicesse se la FIAT Duna può essere considerata una vettura di rilevanza storica. Quindi se la Duna non fosse compresa nella lista dell'ASI, il collezionista di Duna, dovrebbe chiederne l'omologazione all'ASI facendo capire che la sua auto è in condizioni così perfette da meritare di essere considerata un pezzo da collezione.
In questo caso avremmo 2 ipotesi diverse di esenzione: la prima per un diritto generale di rilevanza storica, a prescindere dallo stato di originalità, l'altro, invece, per un diritto particolare di rilevanza collezionistica sulla base della conservazione del modello.
L'ASI, invece, non permette il primo caso, ma tratta tutti i casi come se rientrassero nel secondo!
Quindi l'ASI richiede una formalità (quella della certificazione dietro verifica dello stato del veicolo) non richiesta dalla legge.
L'ASI non è un Ente pubblico, ma è un registro privato a cui la legge accorda di determinare quali siano i veicoli storici o di interesse storico.
Per questo motivo l'iscrizione all'ASI non può essere addotta come giustificazione per legittimare o meno l'esenzione di un'imposta.
Non esiste, infatti, nessun caso di agevolazione d'imposta per la semplice iscrizione ad un club privato.
Sull'autocertificazione, invece, andrei un po' più cauto, dal momento che l'ASI non è un Ente pubblico.
L'Autocertificazione prevista dal DPR 445/2000 riguarda esclusivamente atti in possesso delle pubbliche amministrazioni su stati o fatti propri o altrui.
A mio parere finchè l'ASI manterrà la propria determinazione che ha previsto la valutazione discrezionale dello stato del veicolo, non si potrà autocertificare nulla.
Tale determinazione andrebbe impugnata autonomamente.
Però c'è da dire che la sentenza statuisce chiaramente che anche l'agente riscossore dovrebbe contestare in concreto l'assenza dei requisiti previsti per il rilascio delle certificazioni ASI, quindi il semplice mancato pagamento d'imposta non è causa sufficiente per produrre una cartella esattoriale.
In sostanza questa sentenza è importante, ma non cambia moltissimo lo stato attuale della normativa che appare sempre incerta e permette all'ASI di prosperare.
Alcune regioni prevedono già l'autocertificazione, basterebbe che l'Agenzia delle Entrate emanasse una circolare valevole per tutta Italia per dirimere la questione, ma ciò comporterebbe un mancato introito da bolli auto abbastanza notevole.