Per chiarezza, visto che l'argomento interessa anche tanti miei colleghi, abbiamo girato la domanda su questo nuova caxx......
ehm, su questa nuova legge alla federazione di cui faccio parte; questa la loro risposta:
Cari Colleghi Associati,
la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato dapprima la Circolare n.15513 del 10 Luglio 2014 e successivamente la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, rubricato “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”, che prevede specifici obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli previsti al comma 1 del citato art. 94 del C.D.S. (trasferimenti di proprietà, costituzioni d’usufrutto e contratti di leasing) dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli stessi a favore di soggetti diversi dagli intestatari per periodi superiori ai 30 giorni. Vengono così forniti chiarimenti in riferimento all’indicazione degli utilizzatori abituali di veicoli nella carta di circolazione, come appunto richiesto dagli artt. 94 del C.d.S. e 247-bis del DPR 495/1992.
A partire dal 03 Novembre 2014 dovranno essere annotati nella carta di circolazione e registrati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati del soggetto, diverso dall’intestatario del mezzo, a cui lo stesso è concesso in uso per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. La denuncia di tale annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo.
Dal testo della circolare in oggetto, pare desumersi altresì che detto obbligo non va a sostituire la comunicazione dei beni in godimento ai soci, anzi potrebbe essere, in taluni casi, una autodenuncia di disponibilità a terzi dei beni stessi.
Ricordiamo infatti che i soci e familiari che ricevono a titolo gratuito veicoli aziendali dovranno tassare, in taluni casi, come reddito diverso un valore dato dalla differenza tra un importo convenzionale (30% dei costi chilometrici in base alle tariffe ACI calcolati per una percorrenza di 15.000 chilometri annui) ed il corrispettivo eventualmente pagato aumentato degli eventuali costi indeducibili trasferiti per trasparenza. In particolare, qualora venga concesso l’utilizzo di un veicolo da parte dell’intestatario dello stesso ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, l’avente causa utilizzatore del veicolo (la circolare precisa che tali obblighi, pur se in prima istanza posti a carico degli “aventi causa”, con apposita delega scritta possono essere adempiuti dall’intestatario del veicolo) ha il preciso obbligo di darne comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione (UMC) di competenza, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. In tal sede, l’Ufficio della Motorizzazione dovrà verificare la regolarità formale della documentazione presentata, si ritiene senza procedere ad alcuna verifica in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra le parti.
Per i veicoli privati sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, in quanto resta facoltativa detta registrazione per gli automezzi concessi al libero utilizzo di detti soggetti.
Deve essere posto particolare rilievo alle sanzioni previste per il caso d’inosservanza delle disposizioni suddette, essendo infatti prevista una sanzione amministrativa in misura variabile da € 705 a € 3.526 a carico degli aventi causa dall’intestatario (e cioè del comodatario, conduttore, ecc.), oltre al ritiro della carta di circolazione.
Un particolare disciplina è prevista per il comodato di veicoli aziendali, compresi quelli di proprietà dell’imprenditore individuale, e cioè nel caso in cui il veicolo in disponibilità all’azienda venga concesso in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, soci, amministratori e collaboratori per periodi superiori a 30 giorni. In tali ipotesi, l’obbligo di annotazione sussiste esclusivamente in caso di utilizzo esclusivo e personale e, soprattutto, a titolo gratuito. Rimangono pertanto esclusi dall’obbligo:
Alla scadenza il comodato non richiede ulteriori annotazioni, salvo che cessi anticipatamente. Tuttavia, se entro 30 giorni dall’interruzione, il veicolo è affidato ad un’altra persona, è sufficiente annotare il nome senza la cancellazione del precedente utilizzatore.
Infine se il veicolo è concesso in noleggio a lungo termine (locazione senza conducente) occorre annotare esclusivamente il nome dell’azienda al quale il mezzo è concesso e non anche quello del dipendente o socio.
Particolare da tenere a mente è che, secondo quanto previsto nella Circolare in oggetto, gli obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli riguardano i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne consegue che tali obblighi non abbiano effetto retroattivo, tant’è che il Ministero appunto precisa che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014 non dà luogo all’applicazione delle sanzioni pecuniarie citate.
Cordiali saluti.
I consulenti legali Avv. Giuseppe Baravaglio, Avv. Federico Cappa
I consulenti fiscali Dott.sa Annalisa Mosca, Dott. Stefano Spina
PS. Spero che questo possa essere esaustivo...... SymonDark
ehm, su questa nuova legge alla federazione di cui faccio parte; questa la loro risposta:
Cari Colleghi Associati,
la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato dapprima la Circolare n.15513 del 10 Luglio 2014 e successivamente la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, rubricato “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”, che prevede specifici obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli previsti al comma 1 del citato art. 94 del C.D.S. (trasferimenti di proprietà, costituzioni d’usufrutto e contratti di leasing) dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli stessi a favore di soggetti diversi dagli intestatari per periodi superiori ai 30 giorni. Vengono così forniti chiarimenti in riferimento all’indicazione degli utilizzatori abituali di veicoli nella carta di circolazione, come appunto richiesto dagli artt. 94 del C.d.S. e 247-bis del DPR 495/1992.
A partire dal 03 Novembre 2014 dovranno essere annotati nella carta di circolazione e registrati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati del soggetto, diverso dall’intestatario del mezzo, a cui lo stesso è concesso in uso per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. La denuncia di tale annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo.
Dal testo della circolare in oggetto, pare desumersi altresì che detto obbligo non va a sostituire la comunicazione dei beni in godimento ai soci, anzi potrebbe essere, in taluni casi, una autodenuncia di disponibilità a terzi dei beni stessi.
Ricordiamo infatti che i soci e familiari che ricevono a titolo gratuito veicoli aziendali dovranno tassare, in taluni casi, come reddito diverso un valore dato dalla differenza tra un importo convenzionale (30% dei costi chilometrici in base alle tariffe ACI calcolati per una percorrenza di 15.000 chilometri annui) ed il corrispettivo eventualmente pagato aumentato degli eventuali costi indeducibili trasferiti per trasparenza. In particolare, qualora venga concesso l’utilizzo di un veicolo da parte dell’intestatario dello stesso ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, l’avente causa utilizzatore del veicolo (la circolare precisa che tali obblighi, pur se in prima istanza posti a carico degli “aventi causa”, con apposita delega scritta possono essere adempiuti dall’intestatario del veicolo) ha il preciso obbligo di darne comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione (UMC) di competenza, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. In tal sede, l’Ufficio della Motorizzazione dovrà verificare la regolarità formale della documentazione presentata, si ritiene senza procedere ad alcuna verifica in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra le parti.
Per i veicoli privati sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, in quanto resta facoltativa detta registrazione per gli automezzi concessi al libero utilizzo di detti soggetti.
Deve essere posto particolare rilievo alle sanzioni previste per il caso d’inosservanza delle disposizioni suddette, essendo infatti prevista una sanzione amministrativa in misura variabile da € 705 a € 3.526 a carico degli aventi causa dall’intestatario (e cioè del comodatario, conduttore, ecc.), oltre al ritiro della carta di circolazione.
Un particolare disciplina è prevista per il comodato di veicoli aziendali, compresi quelli di proprietà dell’imprenditore individuale, e cioè nel caso in cui il veicolo in disponibilità all’azienda venga concesso in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, soci, amministratori e collaboratori per periodi superiori a 30 giorni. In tali ipotesi, l’obbligo di annotazione sussiste esclusivamente in caso di utilizzo esclusivo e personale e, soprattutto, a titolo gratuito. Rimangono pertanto esclusi dall’obbligo:
- gli utilizzi a titolo diverso dal comodato;
- i veicoli attribuiti come “fringe benefit”;
- i veicoli condivisi tra più dipendenti;
- i veicoli utilizzati promiscuamente, ovvero quanto il lavoratore ha il mezzo assegnato in forma esclusiva ma paga un corrispettivo per l’utilizzo privato.
Alla scadenza il comodato non richiede ulteriori annotazioni, salvo che cessi anticipatamente. Tuttavia, se entro 30 giorni dall’interruzione, il veicolo è affidato ad un’altra persona, è sufficiente annotare il nome senza la cancellazione del precedente utilizzatore.
Infine se il veicolo è concesso in noleggio a lungo termine (locazione senza conducente) occorre annotare esclusivamente il nome dell’azienda al quale il mezzo è concesso e non anche quello del dipendente o socio.
Particolare da tenere a mente è che, secondo quanto previsto nella Circolare in oggetto, gli obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli riguardano i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne consegue che tali obblighi non abbiano effetto retroattivo, tant’è che il Ministero appunto precisa che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014 non dà luogo all’applicazione delle sanzioni pecuniarie citate.
Cordiali saluti.
I consulenti legali Avv. Giuseppe Baravaglio, Avv. Federico Cappa
I consulenti fiscali Dott.sa Annalisa Mosca, Dott. Stefano Spina
PS. Spero che questo possa essere esaustivo...... SymonDark
MX5 NC 2.0: filtro K&N; Scarico NAP; assetto TEIN super street e barre antirollio IL Motorsport; 160 cavalli ed un asino alla guida!!!