Capiamoci, io sto sostenendo con estrema convinzione che, essendo rilevabili nel caso di specie vizi SICURAMENTE risarcibili (o meglio, risolvibili a cura e spese del venditore), la domanda "ci provo o non ci provo?" è assurda. Certo che deve far valere le sue ragioni, avvocato o meno.
Per quanto riguarda i bolli presenti sulla carrozzeria è chiaro che, in quanto ampiamente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, ci si può far poco. Ma se in quel momento erano presenti persone che potrebbero testimoniare l'assunzione dell'impegno al ripristino da parte del venditore, la cosa cambia, e non poco.
Lo stesso valga per l'ABS, se la presenza del dispositivo era stata annunciata o pubblicizzata in qualche modo dal venditore.
Forse dimentichi che tra i contratti che necessitano della forma scritta non rientra la vendita di beni mobili, e che il codice del consumo attribuisce forte efficacia probatoria ai fatti concludenti.
Ciò che, al contrario, è ASSOLUTAMENTE fondamentale è la denuncia dei vizi: fatela subito, sempre per iscritto e con raccomandata. Costituisce una prova inoppugnabile della tempestività della denuncia stessa, la cui mancanza rende inutile ogni sforzo ulteriore, a prescindere dalla ragione.
Detto questo passo e chiudo.
Per quanto riguarda i bolli presenti sulla carrozzeria è chiaro che, in quanto ampiamente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, ci si può far poco. Ma se in quel momento erano presenti persone che potrebbero testimoniare l'assunzione dell'impegno al ripristino da parte del venditore, la cosa cambia, e non poco.
Lo stesso valga per l'ABS, se la presenza del dispositivo era stata annunciata o pubblicizzata in qualche modo dal venditore.
Forse dimentichi che tra i contratti che necessitano della forma scritta non rientra la vendita di beni mobili, e che il codice del consumo attribuisce forte efficacia probatoria ai fatti concludenti.
Ciò che, al contrario, è ASSOLUTAMENTE fondamentale è la denuncia dei vizi: fatela subito, sempre per iscritto e con raccomandata. Costituisce una prova inoppugnabile della tempestività della denuncia stessa, la cui mancanza rende inutile ogni sforzo ulteriore, a prescindere dalla ragione.
Detto questo passo e chiudo.