Questa è l'ultima normativa sui Bolli : bollo e regioni 2010
Pubblichiamo la situazione, aggiornata al 2010, delle tasse di circolazione per i veicoli storici in ogni Regiorne italiana.
ABRUZZO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.
BASILICATA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.
CAMPANIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
EMILIA ROMAGNA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
LAZIO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
LIGURIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
LOMBARDIA
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Gli importi fissi sono: 30,00 euro per le autovetture e 20,00 euro per i motoveicoli.
MARCHE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,88 per gli autoveicoli e € 11,15 per i motoveicoli.
MOLISE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,63 per gli autoveicoli e € 11,05 per i motoveicoli.
PIEMONTE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.
PUGLIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.
SARDEGNA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
SICILIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
TOSCANA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002. A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a: € 60,00 per gli autoveicoli e € 25,00 per i motoveicoli da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa. IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.
TRENTINO ALTO ADIGE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
UMBRIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
VALLE D’AOSTA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
VENETO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
Pubblichiamo la situazione, aggiornata al 2010, delle tasse di circolazione per i veicoli storici in ogni Regiorne italiana.
ABRUZZO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.
BASILICATA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.
CAMPANIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
EMILIA ROMAGNA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
LAZIO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
LIGURIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
LOMBARDIA
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Gli importi fissi sono: 30,00 euro per le autovetture e 20,00 euro per i motoveicoli.
MARCHE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,88 per gli autoveicoli e € 11,15 per i motoveicoli.
MOLISE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,63 per gli autoveicoli e € 11,05 per i motoveicoli.
PIEMONTE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.
PUGLIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.
SARDEGNA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
SICILIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
TOSCANA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002. A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a: € 60,00 per gli autoveicoli e € 25,00 per i motoveicoli da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa. IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.
TRENTINO ALTO ADIGE
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
UMBRIA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
VALLE D’AOSTA
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
VENETO
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.