Giudice di Pace di Napoli D.ssa Filomena Iovane Sentenza n. 18204/2011 del 09/03/2011.“La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un'apparecchiatura 'FI l'OR presente su un tratto di autostrada TZ4. nella specie la Tangenziale di Napoli, sulla circostanza che la velocità media del veicolo intestato alla ricorrente superava dì oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km i limiti massimi di velocità. Deduceva la ricorrente che alla velocità risultata era stata applicata la riduzione dei 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma questa riduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi da un "autovelox" il quale rileva la velocità immediata. Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità" (art. 142 comma 6 CDS per es. scontrino entrata —uscita autostradale. non può essere applicato il criterio di cui sopra. ma va applicata una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Invero, non può ritenersi apparecchiatura "Autovelox" il Tutor. in quanto quest'ultimo è uno strumento di accertamento delle violazioni di "eccesso di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni. Per necessaria analogia, con la media calcolata con mezzi diversi dall'autovelox, ed in difetto di previsione normativa deve applicarsi la riduzione prevista ex art. 345. comma 3 disp. att.ne. Va quindi, applicata la riduzione "progressiva" del 5%. 10% e 15%. Pertanto in tale situazione laverbalizzazione effettuata è illegittima in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. Alla luce dei motivi dedotti il ricorso va accolto.La natura della controversia e leragioni che hanno portato all'accoglimento della opposizione comportano la condanna del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t ,al pagamento delle spese come da dispositivo”.Cfr Giudice di Pace di Napoli D.ssa Carmela Romita Sentenza n. 41605/2011 del 08/11/2011.“……. Altra doglianza fondata è la omessa applicazione della tolleranza progressiva. Invero l'art. 345 c.3 Reg. cod. della strada opera una distinzione nei casi di rilevazione di eccesso di velocità tra I'autovelox che misura la velocità immediata ed i sistemi che misurano la velocità media tenuta in un tratto di strada. In questo caso è previsto un correttivo progressivo dell'errore di rilevazione del 5%,10% o 15%. Sicché al tutor in quanto strumento di misurazione per media di velocità tra due postazioni deve applicarsi per analogia la riduzione progressiva. Sicché con l'applicazione della riduzione del 5[SUP]%[/SUP], 10% non è certo che sia stato superato il limite imposto di velocità. Per tanto non vi è prova sufficiente della responsabilità dell'opponente e l'opposizione va accolta ai sensi dell'art.23 L.689
FL 1.8 CRYSTAL BLUE 400.000 km
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
...Non puo' piovere per sempre...
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
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