Tutto a inizio il 4 Settembre, quando girando per Torino alla ricerca di una macchina, mi fanno vedere la mia amata Miata NB.
Dopo averla vista nel garage della concessionaria, alla luce dei neon, ed averla provata, compiaciuto come mi aspettavo dalle doti di una macchina giapponese, faccio un paio di domande di rito. Ovvero:
1 - Ha un bollo sul passaruota posteriore destro, me lo fate riparare?
2 - La macchina è dotata di ABS?
3 - Gli date una pulita voi o devo farlo io?
Il venditore, gentile (o leccaculo: Frown mi risponde:
1 - Si, tranquillo, quello lo facciamo riparare
2 - Si, ho fatto vedere la macchina da un meccanico dell'officina e mi ha confermato la sua presenza
3 - Certamente, te la consegneremo lucida e con un tagliando
Al che, io felice come una pasqua, lascio un acconto.
Dopo una settimana, vado a ritirarla, ed ovviamente sembrava che ci fosse passata una mummia tanta era la spocizia all'interno della vettura, per non parlare dell'esterno. Ma non demoralizzandomi, anzi cogliendo l'occasione per pulirla con attenzione come farebbe ogni buon miatista, parto tranquillamente. Dopo solo 3 ore, alla piena luce del sole, noto "casualmente" che sulla carrozzeria ci sono altri bolli, che alla luce del neon del garage non avevo notato. E già li ho sentito le Bolle girarmi.
Il giorno seguente, la macchina, dopo averla usata per un po', mi fa la sorpresa di girarmi a 3 e da quel giorno sino a tre giorni fa, a continuato a farlo.
La domenica, dopo una uscita con gli amici, una giovane donzella che non sapeva che fare, mi inchioda davanti. Io, prontamente pesto con sicurezza il freno :-o e lì c'è la seconda sorpresa, la macchina invece di frenare a scatti, fa una bella slittata, lasciando metà delle mie gomme sull'asfalto.
: Andry : Quindi immaginatevi la rabbia immensa che avevo dopo aver avuto tutte queste sorprese inaspettate.
Lunedì mattina vado in concessionaria a tirare giù il paradiso. Il venditore, sempre accondiscendente, mi dice che si sistemerà tutto, che l'errore è stato loro e quindi cercheranno di risolvere la situazione. Mi dice di lasciare la macchina in officina da loro che mi sistemano tutte le magagne e che parlarà col direttore per sapere come fare.
Ieri vado a vedere cosa mi dice il venditore, rasserenato che tutto si sarebbe risolto, ed invece, l'ennesima sorpresa.
Il venditore dice di aver parlato col Direttore e che quest'ultimo ha detto che mi devo arrangiare, che dovevo accorgermene quando provai la macchina al che son rimasto davvero male...
Io adesso ho pagato una macchina più di quanto valga (economicamente sia chiaro) senza neppure avere le dotazioni che mi eran state promesse. Oltre al fatto che ho la macchina da loro da 3 giorni e che continuino a rimandare la consegna..
:langue: Ora ditemi, che dovrei fare? io optavo per sfondare col crick la testa al direttore, voi avere soluzioni più pacifiche?
MAZDA Mx-5 NB | 1.6 16v | 110cv | Grace Green
avvocato e denuncia.
Sennò fai come la maggior parte delle pecore che conosco che abbozzano e lo prendono nel didietro :langue2:
NBFL 1.6 Phoenix >>> '07-'10
350z >>> '10...
Capo revisore ufficiale del forum & direttore dipartimento italianistica
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche noto come codice del consumo, ha introdotto l'obbligo di garanzia biennale anche per la compravendita di autoveicoli usati (poi, "consensualmente", questa viene sempre ridotta ad un anno...), quando l'alienante sia un professionista e l'acquirente un consumatore (cioè, non vale né comprando da privati né acquistando con fatturazione e partita IVA).
I venditori conoscono molto bene i loro doveri, ma confidano nel fatto che i loro clienti non conoscano affatto i propri diritti: ergo, di norma, basta la lettera di un legale e se la fanno sotto.
Tutti i miei clienti con problemi simili sono stati integralmente soddisfatti.
Vai da un avvocato che conosca bene la materia, o che per lo meno abbia voglia di studiarsela un minuto prima di scrivere.
Elenco nel seguito le norme di riferimento:
Articolo 129 Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità
o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità.
6. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Articolo 130 Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a
norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o
di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettiva- mente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno
dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto
all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale
il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per
rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a)la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del
bene entro il termine congruo di cui al comma 540;
c)la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 541, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro
rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione,
non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 131 Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione
di quanto prestato.
Articolo 132 Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se
non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Articolo 133 Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di
chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
Articolo 134 Carattere imperativo delle disposizioni
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti.
Fammi sapere come si sviluppa la faccenda. Se hai dubbi non esitare a chiedere!
Darius87 Ha scritto:Il venditore dice di aver parlato col Direttore e che quest'ultimo ha detto che mi devo arrangiare, che dovevo accorgermene quando provai la macchina Puoi dire al Direttore, che loro, come concessionaria, devono per legge, darti un anno di garanzia...per cui, o lo fanno, o sono ca**i loro.....
Non fargliela passare liscia, hai ragione al 100%
Kublay Ha scritto:Darius87 Ha scritto:Il venditore dice di aver parlato col Direttore e che quest'ultimo ha detto che mi devo arrangiare, che dovevo accorgermene quando provai la macchina Puoi dire al Direttore, che loro, come concessionaria, devono per legge, darti un anno di garanzia...per cui, o lo fanno, o sono ca**i loro.....
Non fargliela passare liscia, hai ragione al 100%
e' espressamente vero, la legge entrata in vigore mi sembra nel 2005 dice che OBBLIGATORIAMENTE il concessionario deve darti un anno di garanzia, e garanzia significa in tutto e per tutto. io ora fosse per me (ma e' una questione di puntiglio ora mai) farei scattare immediatamente una bella denuncia cosi' lo farei chiudere e lo metterei a vandere le castagne in strada BASTARDI!!................ lo sa solo DIO una persona quanto sacrifici puo' fare per comprare un'auto, e deve arrivare un pirla a rubarti letteralmente i tuoi sacrifici................ps. guarda sono seduto davanti al computer e' mi sto innervosendo solo al pensiero, andrei io da questa merdaccia umana e lo schiaffeggerei tutto........... :-x
Il venditore mi ha ricordato più di una volta che la loro garanzia si limita al solo motore e cambio. Tutto il resto dovrò ripararlo a spese mie.
Il venditore, alla stipula del contratto, non mi ha dato nessun foglio con le dotazioni della macchina.
Ma poi la cosa che mi fa ridere è che il capo officina che mi sta sistemando la macchina, ha avuto il coraggio di dirmi che se non fosse partita anche a lui a 3 la macchina dopo la sostituzione delle candele, avrebbe dato la colpa a me del malfunzionamento :-( Qua rasentiamo la barzelletta.
Comunque venerdì mattina ho appuntamento da un avvocato, vedrò cosa mi consiglierà. Vi ringrazio tutti per il supporto, in particolare Mollicato per la sua esaustiva spiegazione. Fossi di Torino, deducendo tu sia un avvocato, mi affiderei a te...
Comunque pian piano che ci saranno sviluppi, vi terrò infomarti.
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