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targa adesiva
#11
spiderman Ha scritto:Purtroppo siamo in Italia!

Quoto!:dispair:
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#12
Uè.....tutti espertoni di Codice della Strada qui dentro. Seeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! ShockShockShock :blink_:
Allora, la domanda era.... "Ho visto una Evo X con targa anteriore... adesiva, piazzata sul paraurti.
In pratica era la fotocopia a colori della targa, su vinile adesivo e ritagliata a misura.
Si puo' fare ?"
Risposta esatta NO! Peccato che siano usciti i motivi più disparati per non farlo: FERMO AMMINISTRATIVO Shock, PENALE Shock, CONFISCA Shock.
Allora, la targa sia anteriore che posteriore deve avere caratteristiche di rifrangenza (Art. 100 comma 5 del C.d.S.) e dato che un adesivo di norma non ha tale caratteristica, è ovvio che non è idoneo allo scopo. La violazione di tale articolo comporta una sanzione di 24€ ai sensi del succitato art 100 comma 13.
Poichè la targa non ha caratteristiche di rifrangenza, la stessa viene ritirata ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 100.
KEKKO......fermo amministrativo ai sensi di quale articolo o comma? Tale sanzione accessoria si applica nel caso di violazione dei commi 11 (che si rifà alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 lett. b) o 12 nel caso il veicolo abbia targa non propria o contraffatta.
E qui veniamo a ROB che pensa che se riproduce gli stemmi è penale. In effetti il marchio costituisce impronta di pubblica certificazione agli effetti dell'articolo 479 del Codice Penale; va quindi da se che la produzione abusiva di dette targhe costituirebbe reato quando lo stemma viene riprodotto da soggetto non legittimato. A onor del vero in diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto non sussistente il reato in quanto l'utilizzo del marchio non aveva quale scopo quello di far assumere all'oggetto una qualsivoglia valenza con natura di artifizio ma lo stesso doveva intendersi teso a riprodurre fedelmente in tutto o in parte la targa originale. Il consiglio è che non potendo scrutare nella testa del giudice quale sia il suo pensiero, la prudenza consiglia di evitare, dato che l'adagio "in dubio pro reo" sfortunatamente non sempre si applica.
NICOLO' invece pensa che se la targa non ha gli stemmi è comunque contraffazione. Qui la giurisprudenza è maggiormente orientata al punto che si può dire con apprezzabile ragionevolezza che si è in presenza di contraffazione quando i numeri della targa vengono palesemente modificati al fine di indurre all'errore chi legge: caso da manuale, la targa ipotetica GR 338 FD che con pochi tocchi di pennello diventa CR 883 ED.
Insomma come vedete c'è ancora confusione in tante persone. Spero che questo intervento aiuti a fare un poco di chiarezza.
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#13
Bluvertigo Ha scritto:Allora, la targa sia anteriore che posteriore deve avere caratteristiche di rifrangenza (Art. 100 comma 5 del C.d.S.) e dato che un adesivo di norma non ha tale caratteristica, è ovvio che non è idoneo allo scopo. La violazione di tale articolo comporta una sanzione di 24€ ai sensi del succitato art 100 comma 13.
Poichè la targa non ha caratteristiche di rifrangenza, la stessa viene ritirata ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 100.
KEKKO......fermo amministrativo ai sensi di quale articolo o comma? Tale sanzione accessoria si applica nel caso di violazione dei commi 11 (che si rifà alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 lett. b) o 12 nel caso il veicolo abbia targa non propria o contraffatta.

Bluvertigo, da quel che scrivi (non ho voglia di andare a prendere il codice nè andare a ricercare giurisprudenza varia), Kekko ha scritto correttamente, ovvero che qualora il veicolo avesse targa contraffatta (ovvero una riproduzione non corrispondente ai requisiti di legge o di regolamenti) sarebbe applicabile la violazione accessoria di cui supra.

Bluvertigo Ha scritto:E qui veniamo a ROB che pensa che se riproduce gli stemmi è penale. In effetti il marchio costituisce impronta di pubblica certificazione agli effetti dell'articolo 479 del Codice Penale; va quindi da se che la produzione abusiva di dette targhe costituirebbe reato quando lo stemma viene riprodotto da soggetto non legittimato. A onor del vero in diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto non sussistente il reato in quanto l'utilizzo del marchio non aveva quale scopo quello di far assumere all'oggetto una qualsivoglia valenza con natura di artifizio ma lo stesso doveva intendersi teso a riprodurre fedelmente in tutto o in parte la targa originale. Il consiglio è che non potendo scrutare nella testa del giudice quale sia il suo pensiero, la prudenza consiglia di evitare, dato che l'adagio "in dubio pro reo" sfortunatamente non sempre si applica.

Nuovamente. Citare casi giurisprudenziali non è pertinente, riprodurre gli stemmi è considerato penale a tutti gli effetti (essendo previsto nel codice penale), pertanto anche ROB non parla a sproposito.
La Cicciona - Sport piscina

1300kg di modifiche...



Team Ciocapiàt
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#14
@bluvertigo: per quanta confusione ci sia, caro fenomeno, gira con una targa adesiva, ti fermi da una pattuglia della stradale e gli dici:
stro..nzi, giro con la targa adesiva che non è quella che mi ha dato lo stato, quindi non mi fate nulla o quasi, ciao.

Se ti dicono:
hai ragione, sono solo pochi €... hai la mia stima.
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#15
Nicolò Ha scritto:@bluvertigo: per quanta confusione ci sia, caro fenomeno, gira con una targa adesiva, ti fermi da una pattuglia della stradale e gli dici:
stro..nzi, giro con la targa adesiva che non è quella che mi ha dato lo stato, quindi non mi fate nulla o quasi, ciao.

Se ti dicono:
hai ragione, sono solo pochi €... hai la mia stima.


...in effetti...

...comunque non scaldiamoci tanto ragazzi!
Purtroppo le cose stanno così e lo sappiamo bene.

Ovvio che ognuno è libero di girare con la targa come e dove vuole
ma dev'esser consapevole di potersi prendere delle responsabilità
abbastanza considerevoli.

Alla fine è sempre meglio seguire il c.d.s. per queste bischerate.
Oltretutto se ci fermano ad andatura leggermente sostenuta
e trovano anche la targa fuori regola, i rischi di un bel multone
(e non solo) diventano davvero probabili!Wink
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#16
Nicolò Ha scritto:@bluvertigo: per quanta confusione ci sia, caro fenomeno, gira con una targa adesiva, ti fermi da una pattuglia della stradale e gli dici:
stro..nzi, giro con la targa adesiva che non è quella che mi ha dato lo stato, quindi non mi fate nulla o quasi, ciao.

Se ti dicono:
hai ragione, sono solo pochi €... hai la mia stima.

Nicolò, mi sa che il fenomeno sei tu: io stò dall'altra parte della paletta, quella del manico!!!!!! :chessygrin:
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#17
quindi se passo da crema con la targa adesiva... che succederebbe?

adesivo bianco con stampate in nero solo le lettere e numeri AA 000 AA .
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#18
Ti chiederei come mai hai una targa adesiva anzichè quella fornita dalla motorizzazione e ti farei notare che la targa non ha le caratteristiche di rifrangenza previste dal codice, invitandoti a rimontare l'originale, ma non ne farei un dramma: sono altre le violazioni pericolose per gli altri, non la targa adesiva.
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#19
Dopo di che, ti direi di offrirmi un caffè e si farebbero due chiaccherate riguardo le rispettive MX5.
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#20
ok, ma uno con il manico in mano che applica la legge per come sta scritta e non pensando alle cose piu' giuste?

magari la pensassero tutti cosi Big Grin
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