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Carta di circolazione da aggiornare, nuova norma
#31
No, è obbligatorio solo per le immatricolazioni dal 4 novembre 2014, per quelle fatte dal novembre 2012 ad oggi è facoltativo.

Facoltativo...
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#32
Grazie
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#33
Per chiarezza, visto che l'argomento interessa anche tanti miei colleghi, abbiamo girato la domanda su questo nuova caxx......
ehm, su questa nuova legge alla federazione di cui faccio parte; questa la loro risposta:

Cari Colleghi Associati,
la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato dapprima la Circolare n.15513 del 10 Luglio 2014 e successivamente la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, rubricato “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”, che prevede specifici obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione e dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi da quelli previsti al comma 1 del citato art. 94 del C.D.S. (trasferimenti di proprietà, costituzioni d’usufrutto e contratti di leasing) dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli stessi a favore di soggetti diversi dagli intestatari per periodi superiori ai 30 giorni. Vengono così forniti chiarimenti in riferimento all’indicazione degli utilizzatori abituali di veicoli nella carta di circolazione, come appunto richiesto dagli artt. 94 del C.d.S. e 247-bis del DPR 495/1992.
A partire dal 03 Novembre 2014 dovranno essere annotati nella carta di circolazione e registrati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati del soggetto, diverso dall’intestatario del mezzo, a cui lo stesso è concesso in uso per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. La denuncia di tale annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo.
Dal testo della circolare in oggetto, pare desumersi altresì che detto obbligo non va a sostituire la comunicazione dei beni in godimento ai soci, anzi potrebbe essere, in taluni casi, una autodenuncia di disponibilità a terzi dei beni stessi.
Ricordiamo infatti che i soci e familiari che ricevono a titolo gratuito veicoli aziendali dovranno tassare, in taluni casi, come reddito diverso un valore dato dalla differenza tra un importo convenzionale (30% dei costi chilometrici in base alle tariffe ACI calcolati per una percorrenza di 15.000 chilometri annui) ed il corrispettivo eventualmente pagato aumentato degli eventuali costi indeducibili trasferiti per trasparenza. In particolare, qualora venga concesso l’utilizzo di un veicolo da parte dell’intestatario dello stesso ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, l’avente causa utilizzatore del veicolo (la circolare precisa che tali obblighi, pur se in prima istanza posti a carico degli “aventi causa”, con apposita delega scritta possono essere adempiuti dall’intestatario del veicolo) ha il preciso obbligo di darne comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione (UMC) di competenza, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. In tal sede, l’Ufficio della Motorizzazione dovrà verificare la regolarità formale della documentazione presentata, si ritiene senza procedere ad alcuna verifica in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra le parti.
Per i veicoli privati sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, in quanto resta facoltativa detta registrazione per gli automezzi concessi al libero utilizzo di detti soggetti.
Deve essere posto particolare rilievo alle sanzioni previste per il caso d’inosservanza delle disposizioni suddette, essendo infatti prevista una sanzione amministrativa in misura variabile da € 705 a € 3.526 a carico degli aventi causa dall’intestatario (e cioè del comodatario, conduttore, ecc.), oltre al ritiro della carta di circolazione.
Un particolare disciplina è prevista per il comodato di veicoli aziendali, compresi quelli di proprietà dell’imprenditore individuale, e cioè nel caso in cui il veicolo in disponibilità all’azienda venga concesso in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, soci, amministratori e collaboratori per periodi superiori a 30 giorni. In tali ipotesi, l’obbligo di annotazione sussiste esclusivamente in caso di utilizzo esclusivo e personale e, soprattutto, a titolo gratuito. Rimangono pertanto esclusi dall’obbligo:
  • gli utilizzi a titolo diverso dal comodato;
  • i veicoli attribuiti come “fringe benefit”;
  • i veicoli condivisi tra più dipendenti;
  • i veicoli utilizzati promiscuamente, ovvero quanto il lavoratore ha il mezzo assegnato in forma esclusiva ma paga un corrispettivo per l’utilizzo privato.
Occorre evidenziare che l'indicazione ad un pubblico Ufficio come la Motorizzazione e l'inserimento in un pubblico Registro come A.N.V. di un "collaboratore" che abbia in uso esclusivo il veicolo intestato all'agenzia immobiliare, con continuità e per periodi "lunghi", ben potrebbe esser ritenuto come elemento qualificante la continuità e stabilità della "collaborazione" con l'utilizzatore stesso del veicolo, questo ai fini dell'inquadramento del rapporto di collaborazione (ispettorato del lavoro) e soprattutto per quanto riguarda i profili e rapporti con ENASARCO.
Alla scadenza il comodato non richiede ulteriori annotazioni, salvo che cessi anticipatamente. Tuttavia, se entro 30 giorni dall’interruzione, il veicolo è affidato ad un’altra persona, è sufficiente annotare il nome senza la cancellazione del precedente utilizzatore.
Infine se il veicolo è concesso in noleggio a lungo termine (locazione senza conducente) occorre annotare esclusivamente il nome dell’azienda al quale il mezzo è concesso e non anche quello del dipendente o socio.
Particolare da tenere a mente è che, secondo quanto previsto nella Circolare in oggetto, gli obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli riguardano i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne consegue che tali obblighi non abbiano effetto retroattivo, tant’è che il Ministero appunto precisa che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014 non dà luogo all’applicazione delle sanzioni pecuniarie citate.
Cordiali saluti.
I consulenti legali Avv. Giuseppe Baravaglio, Avv. Federico Cappa
I consulenti fiscali Dott.sa Annalisa Mosca, Dott. Stefano Spina



PS. Spero che questo possa essere esaustivo...... SymonDark
MX5 NC 2.0: filtro K&N; Scarico NAP; assetto TEIN super street e barre antirollio IL Motorsport; 160 cavalli ed un asino alla guida!!!   
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#34
...diciamo che, a parte casi+ o - particolari, il caso tra "privati" è es. padre che da macchina intestata in uso al figlio non convivente, il cui figlio ha un'attività e quindi optano per un comodato (scritto e registrato altrimenti fiscalmente vale niente)...
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
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#35
DUKE Ha scritto:...diciamo che, a parte casi+ o - particolari, il caso tra "privati" è es. padre che da macchina intestata in uso al figlio non convivente, il cui figlio ha un'attività e quindi optano per un comodato (scritto e registrato altrimenti fiscalmente vale niente)...

E' perfettamente il mio caso: auto intestata a mia madre (anche se all' epoca pagata da me che ero lavoratore dipendente e convivente con i miei) che la da in comodato gratuito a me che ho un'attivita' e che ora vivo altrove.

Da quello che pero' si evince sopra, essendo la mia auto del 2001 non si dovrebbe richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione perche' la cosa non e' retroattiva, giusto?
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#36
Fly Lemon Ha scritto:E' perfettamente il mio caso: auto intestata a mia madre (anche se all' epoca pagata da me che ero lavoratore dipendente e convivente con i miei) che la da in comodato gratuito a me che ho un'attivita' e che ora vivo altrove.

Da quello che pero' si evince sopra, essendo la mia auto del 2001 non si dovrebbe richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione perche' la cosa non e' retroattiva, giusto?

cancello la risposta che ho scritto perchè mi arrivano notizie di tutto e il contrario di tutto... : Exclaim :
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#37
Ho parlato stamattina con l' Agenzia a cui mi affido per le pratiche auto.

Mi hanno detto che si sono informati in MCTC. La risposta che gli e' stata data e' che ad oggi per ora e' tutto bloccato nel senso che loro hanno gia' i moduli per fare l'aggiornamento, le agenzie sono gia' state aggiornate nei sistemi informatici ed hanno pure i costi (circa 25€Wink, ma al momento, almeno nella mia zona, hanno bloccato tutto e non provvedono a far nulla perche' sembra che il problema in questo caso si prefigura anche a livello assicurativo per cui prima attendono che chi di dovere faccia chiarezza sulla cosa, poi vedranno come procedere.

In pratica prima di fare casino con i libretti (ed avere conseguenze con l'assicurazione) preferiscono non far nulla...come al solito aggiungo!

In pratica la risposta data e' stata "risentiamoci tra un mesetto" Eek Confused Confusedly: :blink_: Banghead :Maporc: :Maporc: Doh : ... :

L'unica cosa certa e' che il problema e' maggiormente sentito per le auto aziendali, a noleggio e per i comodati: per le auto di famiglia non ci sono problemi, nel senso che sembra che sia inutile aggiornare, pero' a 'sto punto prendo tutto con le molle!

Boh!
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#38
[h=3]Dal sito "nuvolari"

Il direttore generale della Motorizzazione civile chiarisce l'interpretazione da dare alla nuova legge sulla trascrizione del nome di chi guida l'auto sul libretto di circolazione.[/h]Come ormai noto, dal 3 novembre diventa obbligatoria la trascrizione sul libretto di circolazione per prestare l'auto a terzi. Si tratta di una legge emanata già alcuni anni fa, ma che non era entrata in vigore perché la motorizzazione aveva bisogno di tempi tecnici per la sua attuazione. La notizia - come prevedibile - ha creato un grosso scalpore e sulla nostra pagina Facebook si è scatenato il panico.
Arriva così una risposta di Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione civile, su "il Fatto Quotidiano" che inquadra la norma e prova a tranquillizzare i cittadini.
[h=2]Prestare l'auto sarà ancora possibile[/h]Vitelli chiarisce la ragion d'essere di questo provvedimento che deve essere visto come un'opportunità piuttosto che un appesantimento burocratico: "sull'intestazione temporanea della carta di circolazione si è fatto tanto allarmismo per niente: la norma riguarda soprattutto quelli che prendono un'auto in affitto da società di noleggio, con un contratto che spesso è annuale". Dei 250 mila veicoli interessati, saranno pochissimi quelli dei privati: raramente si presta l'auto a un amico o un conoscente per oltre 30 giorni mentre i conviventi possono comunque usarla senza dover aggiornare il libretto. "La norma non intende contrastare il prestito dell'auto, ma l'uso prolungato e illegittimo di certi comodati", puntualizza il Direttore.
Si tratta di una norma ben studiata che ha necessitato di un lungo iter per arrivare alla sua versione definitiva - e applicabile dal 3 novembre 2014 - e pensata per contrastare un certo numero di problemi: "la questione fu posta a seguito dell'individuazione di un'anziana nullatenente che disponeva di centinaia di veicoli guidati da svariati soggetti non identificati e non sempre idonei alla guida; nel 2010, si pensò a questa norma con lo scopo generale di conoscere il responsabile della circolazione dei veicoli" - precisa Vitelli -.
Una piccola parentesi sui vantaggi per i cittadini - oltre che per le casse dello stato -: "con questa legge, il noleggio di una vettura non richiederà più le doppie notifiche - con i relativi costi - perché le infrazioni verranno contestate direttamente a chi le compie".
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
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#39
BUongiorno, ho avuto notizie dalla mia Agenzia in merito alla questione aggiornamento carta di circolazione.

Sembra che l'aggiornamento sia obbligatorio SOLO per le auto di nuova immatricolazione o per i contratti di comodato/noleggio ecc. redatti dopo il 3/11/2014. Per le altre situazioni e' facoltativo

Vediamo se cambiera' nuovamente qualcosa nei prossimi mesi.

Saluti

Fly
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#40
Sulle date confermo che la nuova regolamentazione vale solo per i contratti fatti dopo il 3/11/14

cit: "beh certo che fare un turbo per girare a meno di un bar è come andare a letto con Selen e non trombarsela..."
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