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Il lavoro di un elettricista è detraibile al 55%?
#1
Salve,

mi chiedevo se i lavori eseguiti da un elettricista per il rifacimento ex novo di un impianto elettrico, a servizio di un locale termico in virtù della sostituzione di un generatore di calore, sono anch'essi detraibili nella misura del 55%?

Grazie.
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#2
credo di si, tutti i lavori di adeguamento per risparmio energetico rientrano in questo vantaggio !!
Tipo: adeguamento impianto elettrico per sostituzione generatore di calore
E = mc^2


Emozioni = mx-5 curve^2posti
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#3
Ciao Canga,
il testo per le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico dell'Agenzia delle Entrate è molto chiaro.
Se vai al capitolo 3 "Tipologia di spese e relativa detrazione" (pag. 13 e seguenti) trovi all'inizio di pagina 14 "... Negli interventi ammissibili compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione ..."

Thumbup spero di esserti stato utile!

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... _Energ.pdf
Gentleman driver
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#4
davidino Ha scritto:Ciao Canga,
il testo per le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico dell'Agenzia delle Entrate è molto chiaro.
Se vai al capitolo 3 "Tipologia di spese e relativa detrazione" (pag. 13 e seguenti) trovi all'inizio di pagina 14 "... Negli interventi ammissibili compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione ..."

Thumbup spero di esserti stato utile!

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... _Energ.pdf

Ah, quindi vai di 55%
Gentleman driver
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#5
Grazie mille ragazzi, alla grande! Cool :beerchug: :beerchug: :beerchug:
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#6
Dunque ho un tecnico che redige la pratica valevole per le detrazioni 55%: sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione più posa di valvole termostatiche.

Appurato che il lavoro di un elettricista all'interno del locale termico per il funzionamento del nuovo generatore rientra anch'esso nelle detrazioni al 55% e appurato che nella fattura materiali e manodopera devono essere distinti, quale è l'aliquota che si applica per ciascuno di essi?


Cordialmente.
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#7
Provo a rispondermi da solo:

Partiamo dal punto che le detrazioni Irpef (55% o 36%) non hanno niente a che fare con ciò che regolamenta l’aliquota agevolata al 10%.

La sostituzione di generatore di calore rientra come intervento di manutenzione straordinaria come definito:
in primis dalla Legge n. 457 del 5 agosto 78 art.31 primo comma punto b):
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

in secundis dalla seguente legge che implicitamente abroga quella sopra citata, ma che dice la stessa identica cosa, più precisamente dall’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

Una volta appurato che siamo in manutenzione straordinaria troviamo ciò che ci permette di applicare l’aliquota agevolata:
Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, si applicava fino al 30 settembre 2006, mentre dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.
Infatti l’art. 35, comma 35-ter, della legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione
comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla
lettere a) e b) della predetta legge n. 457/78, l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a
partire dal 1° ottobre 2006.
L'agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva (ma non è il nostro caso per l’elettricità).
Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore (ovvero la caldaia nel caso dell’idraulico), l'aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva
agevolata del 10 per cento. L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19 febbraio 2008 ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31 della legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
La circolare precisa però che, a partire dal 1 gennaio 2008, ai fini dell’applicazione dell’iva agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura: quindi l’applicazione dell’IVA agevolata del 10 per cento sulle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio sopra indicati (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) prescinde dall’indicazione in fattura del costo della manodopera.
Tale indicazione è invece necessaria sulle fatture relative agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti:
interventi di recupero del patrimonio edilizio ecc….

La Legge finanziaria 2009 comma 2 dell’art. 15 proroga a tutto il 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
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#8
scusate raga ma mi è preso un dubbio atroce.

E' stato sostituito un generatore a metano con uno a metano ma a condensazione ed in più sono state posate le valvole termostatiche per avere la detrazione del 55%. Il tutto in una villetta unifamiliare.

Come le norme vogliono si sono redatte le fatture, eseguiti i bonifici con le causali, inviato il tutto all'Enea a fine 2009, attestazione di riqualificazione ecc....

A mio giudizio l'intervento ricade in manutenzione ordinaria in quanto non c'è cambio di combustibile, per cui la DIA non è necessaria.

Sono state redatte 4 fatture per il lavoro sopra descritto:

1. L'idraulico con aliquota 10% (separazione tra manodopera, materiali e caldaia)
2. L'elettricista con aliquota 10% (separazione tra manodopera e materiali)
3. Ditta verifica tenuta metano con aliquota 20%
4. Materiali isolante con aliquota 20%

Il fatto è che nelle fatture numero 1 e 2 ho fatto scrivere esplicitamente "intervento di manutenzione ordianria ai sensi della legge n°457 lettera a.....ecc....."

ma poi leggendo qui:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm ... 0N3_08.pdf

a pagine 9 recita:"Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,
solo quando riguardano le parti comuni."

ma come solo parti comuni? per cui su un lavoro di manutenzione ordinaria di un edificio privato non spetta l'aliquota agevolata del 10? può essere a rischio per questo motivo l'accettazione della detrazione 55% irpef?

Grazie.
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#9
Ciò che definisce la "lista" dei beni significativi e le modalità di calcolo, come da te sopra scritte, è il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Personalmente ho risolto il problema ponendo in fattura il costo della manodopera superiore al costo del bene significativo, indi per cui rispetto la condizione della legge sopra menzionata ovvero del D.M. 29/12/1999.

Il fatto di aver sostituito un generatore di calore a metano con un nuovo generatore di calore a metano ma a condensazione fa a mio giudizio rientrare l'intervento da un punto di vista urbanistico in "manutenzione ordinaria" ed in tali casi la DIA non viene richiesta dal Comune, viceversa se sotituivo un generatore di calore a gasolio ricadevo nella "manutenzione straordinaria" per cui il deposito della DIA in comune era obbligatorio, per via del cambio di combustibile. Il quanto esposto secondo la legge n°457 del 5 Agosto 1978 e sue seguenti modifiche ed integrazioni.

Alle maestranze al lavoro che hanno messo mano al locale termico ho rilasciato una dichiarazione a mio nome facendo forza sull'iva agevolata (10%) ai sensi della solita legge D.M. 29/12/1999 e successive modificazioni.

Non ho un commercialista in quanto mi faccio io stesso da commercialista da sempre e toccandomi mi è andata sempre bene.

Il nodo che mi ha messo paura è che leggendo la guida sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prima a pagina 8 quando recita: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
e poi a pagina Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,
solo quando riguardano le parti comuni.

La guida alla quale faccio riferimento è questa:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... c065cef0e8

Essendo l'intervento NON su parti comuni ecco che mi è preso il dubbio.
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