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News impianti frenanti
#1
Speriamo sia davvero la volta buona che il bel paese si svegli un po' fuori,dovrebbe esser attiva dal 24 settembre:



Decreto 5 agosto 2010, n. 148 - G.U. n. 211 del 09/09/2010 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto 5 agosto 2010, n. 148
Regolamento recante sistemi dischi freni per autovetture.
(GU n. 211 del 09/09/2010)
Testo in vigore dal 24/09/2010


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172, S.O., recante «Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione europea del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2007, n. 165, S.O., recante «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O.;
Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante delle autovetture;
Espletata la procedura d'informazione nel settore delle tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:



Art. 1
Campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» secondo quanto specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui veicoli della categoria internazionale M1, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.

2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento.



Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o piu' dei seguenti elementi:
1) pinze freni;
2) guarnizioni;
3) adattatore pinze;
4) tubazione di collegamento;
5) sensori, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo;
b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno;
c) «tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura, cosi' come definito dalla direttiva 71/320/CEE;
d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno puo' essere installato.



Art. 3
Omologazione dei sistemi

1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, cosi' come indicato all'articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, S.O., secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160, S.O. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco. Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere installati sull'asse del veicolo equipaggiato dall'origine con freni a disco.

3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

5. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Art. 4
Caratteristiche generali dei sistemi

1. Ciascun sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo.

2. In particolare, il sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.

3. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema richieda la sostituzione o modifiche di attuatori, centraline, e relativi software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo ivi compresa la sostituzione del fluido idraulico con altro di caratteristiche diverse da quello indicato dal costruttore del veicolo.

4. Ogni sistema, una volta installato sul veicolo, deve consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la semplice rimozione dello stesso sistema e il montaggio dei corrispondenti elementi originari.

5. E' possibile derogare alla prescrizione di cui al comma 4, subordinatamente al rilascio del nulla osta del costruttore del veicolo, con il quale si autorizzano le modifiche necessarie all'installazione del sistema.



Art. 5
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli

1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.

2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Art. 6
Aggiornamento della carta di circolazione

1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

2. In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al precedente comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata al successivo articolo 7.



Art. 7
Prescrizioni per il costruttore del sistema

1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita, omettendo le eventuali estensioni, chiaramente leggibile ed indelebile, di cui all'articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema.

2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore.



Art. 8
Conformita' della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107, S.O.

2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.

3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.

4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.



Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati
da Stati membri dell'Unione europea

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 205
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#2
Cioè d'ora in poi il signor Brembo può costruire un sistema frenante, farlo omologare per la nostra vettura, e noi montarlo senza controindicazioni di sorta? [ovviamente trascinandosi dietro tonnellate di carta per le varie omologazioni... Big Grin]
Martino

RC 2.0 Galaxy grey
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#3
Allora, la notizia mi è arrivata alle orecchie da un conoscente che lavora in Brembo, poi in internet ho trovato la conferma..

PS:I sistemi frenanti della Brembo, come molti altri marchi, sono già omologati specificatamente per ogni vettura in tutta europa, ma si sa che qui siamo un bel po' di gradini indietro..
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#4
Non ho letto tutto, mi son perso..

Ma scrivere semplicemente : "montate quel che volete purchè idoneo e omologate" è difficile?

:haha:
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#5
CJ_ Ha scritto:Non ho letto tutto, mi son perso..

Ma scrivere semplicemente : "montate quel che volete purchè idoneo e omologate" è difficile?

:haha:

Siggei,
la tua domanda provocatoria invece suggerisce delle risposte molto complesse.

Premesso che ........ in Europa ed in Italia, se ti fai male, ti cura lo Stato e lo Stato paga il conto, lo stesso vuole sapere che rischio ha che tu ti faccia male e lui di pagare.
Ovvero pretende che tu faccia certe cose per proteggerti.
In altri paesi, nei quali paghi tu per farti curare, il rapporto e' diretto tra te e chi ti cura.
Oppure, se ti sei assicurato, tra te e la tua compagnia di assicurazioni.

Se non ti piace come l' Europa si e' organizzata, ovviamente ci sono:
- paesi nei quali lo Stato non mette il naso in queste cose e il problema e' solo tuo e dei tuoi rapporti con la tua societa' di assicurazioni. Paesi nei quali ho vissuto e vivrei volentieri. Ma ci vogliono dei bei soldi ........
- paesi nei quali lo Stato non mette il naso in queste cose, non ci sono assicurazioni malattie/infortuni, l'assistenza medica e' quello che e' perche' nessuno ci investe. Come quello in cui lavoro e dove il mio datore di lavoro, per proteggermi, mi proibisce di guidare e ha stabilito un servizio di auto aziendali per qualsiasi spostamento. Anche andare al bar la sera .........
:chessygrin:
2002 MX-5 1.8 10th Anniversary Edition US Spec, Racing Beat Air Intake & Muffler, Brainstorm style bar
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#6
P & R' Ha scritto:[quote="CJ_":e5u6qm2m]Non ho letto tutto, mi son perso..

Ma scrivere semplicemente : "montate quel che volete purchè idoneo e omologate" è difficile?

:haha:

Siggei,
la tua domanda provocatoria invece suggerisce delle risposte molto complesse.

Premesso che ........ in Europa ed in Italia, se ti fai male, ti cura lo Stato e lo Stato paga il conto, lo stesso vuole sapere che rischio ha che tu ti faccia male e lui di pagare.
Ovvero pretende che tu faccia certe cose per proteggerti.
In altri paesi, nei quali paghi tu per farti curare, il rapporto e' diretto tra te e chi ti cura.
Oppure, se ti sei assicurato, tra te e la tua compagnia di assicurazioni.

Se non ti piace come l' Europa si e' organizzata, ovviamente ci sono:
- paesi nei quali lo Stato non mette il naso in queste cose e il problema e' solo tuo e dei tuoi rapporti con la tua societa' di assicurazioni. Paesi nei quali ho vissuto e vivrei volentieri. Ma ci vogliono dei bei soldi ........
- paesi nei quali lo Stato non mette il naso in queste cose, non ci sono assicurazioni malattie/infortuni, l'assistenza medica e' quello che e' perche' nessuno ci investe. Come quello in cui lavoro e dove il mio datore di lavoro, per proteggermi, mi proibisce di guidare e ha stabilito un servizio di auto aziendali per qualsiasi spostamento. Anche andare al bar la sera .........
:chessygrin:[/quote:e5u6qm2m]

e quindi? :chessygrin:

Forse mi son spiegato male..

Il caso classico nostro qual'è ?
Na che monta impianto sport.. produttore Mazda, ricambi Mazda, omologato Mazda..
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#7
CJ_ Ha scritto:Non ho letto tutto, mi son perso..

Ma scrivere semplicemente : "montate quel che volete purchè idoneo e omologate" è difficile?

:haha:
Se scrivevo così come minimo adesso c'erano 20mila risposte in cui volevano vedere l'articolo vero

CJ_ Ha scritto:e quindi? :chessygrin:

Forse mi son spiegato male..

Il caso classico nostro qual'è ?
Na che monta impianto sport.. produttore Mazda, ricambi Mazda, omologato Mazda..
Finchè Mazda-Mazda non vedo il problema, anche se comunque è una modifica che vai ad eseguire servirebbe nullaosta e italiche inutilità varie.. qui si parla di impianti frenanti aftermarket (dai dischi alle pastiglie, dai tubi freno alle pinze fino agli adattatori) la cosa è ben strutturata (*****, strano!) e per una volta che fanno qualcosa di buono non vedo motivo di lamentarsi Big Grin
Owner Carlife Detailing Lab - centro detailing Bergamo
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#8
nippe Ha scritto:
CJ_ Ha scritto:Non ho letto tutto, mi son perso..

Ma scrivere semplicemente : "montate quel che volete purchè idoneo e omologate" è difficile?

:haha:
Se scrivevo così come minimo adesso c'erano 20mila risposte in cui volevano vedere l'articolo vero

:haha:

nippe Ha scritto:
CJ_ Ha scritto:e quindi? :chessygrin:

Forse mi son spiegato male..

Il caso classico nostro qual'è ?
Na che monta impianto sport.. produttore Mazda, ricambi Mazda, omologato Mazda..
Finchè Mazda-Mazda non vedo il problema, anche se comunque è una modifica che vai ad eseguire servirebbe nullaosta e italiche inutilità varie.. qui si parla di impianti frenanti aftermarket (dai dischi alle pastiglie, dai tubi freno alle pinze fino agli adattatori) la cosa è ben strutturata (c***o, strano!) e per una volta che fanno qualcosa di buono non vedo motivo di lamentarsi Big Grin

E chi si lamenta.. Lol .. tanto quanto loro han detto, io l'ho già fatto :haha:
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