enrymx5 Ha scritto:La discussione è interessante e ho chiesto al cognato avvocato.
Ecco le sue risposte, virgolettate:
"Se hai ragione, meglio far ricorso al giudice di pace. Il prefetto o non risponde o dà ragione alla municipale.- Il gdp almeno fissa un'udienza e puoi andarci a parlare ed eventualmente può sentire testimoni, ecc"
Cosa succede se il prefetto non risponde? "Se non risponde, trascorso un certo tempo, il ricorso si intende rigettato (silenzio rigetto)". Quindi se non risponde non significa che si è vinto ilricorso. "No. In caso di non risposta bisogna comunque attendere i termini di prescrizione per essere certi di averla avuta vinta (5 anni). Ci sono state sentenze che poi hanno dato ragione a chi ha fatto il ricorso, ma sono arrivate dopo aver dovuto impugnare la cartella esattoriale!".
Spero possa esservi utile.
ci sono alcune imprecisioni, a riprova di quanto detto prima: il cds è strano, e non sempre gli avvocati ne conoscono i dettagli (questo ovviamente senza permettermi di metterne in dubbio le competenze).
innanzitutto bisogna sapere che se fai ricorso al prefetto e perdi.....puoi poi fare ricorso al gdp.
se lo fai al gdp e perdi....non puoi farlo al prefetto.
(questo al momento non riesco a provarlo citando le fonti ma è così)
anche al prefetto si può chiedere di essere ascoltati.
decorsi i termini previsti, il ricorso si intende accolto.
Art. 204. Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore nonchè il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese e la notifica data all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
1 bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'effetto del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.