Riporto la clausola relativa alla consegna del concessionario della tua città:
art 6 consegna: Quando viene indicata una data di consegna si intende indicata a puro titolo informativo. E' stabilita a favore della Concessionaria una tolleranza di 120 giorni dalla fine del mese per cui è stata promessa la consegna dell'autovettura oggetto del presente contratto; in ogni caso, se il compratore, entro i 10 giorni successivi, non comunicherà con lettera raccomandata la sua volontà di recedere, tale tolleranza consentirà una proroga di ulteriori 60 giorni. Operano come giustificativo di eventuali ulteriori ritardi nella consegna, comunque non superiori ad altri 10 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore, tutte le cause che in ogni caso possono ritardare il processo da parte della Fabbrica, come ad esempio interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori e carrozieri, deficenza di energia elettrica.
art 6 consegna: Quando viene indicata una data di consegna si intende indicata a puro titolo informativo. E' stabilita a favore della Concessionaria una tolleranza di 120 giorni dalla fine del mese per cui è stata promessa la consegna dell'autovettura oggetto del presente contratto; in ogni caso, se il compratore, entro i 10 giorni successivi, non comunicherà con lettera raccomandata la sua volontà di recedere, tale tolleranza consentirà una proroga di ulteriori 60 giorni. Operano come giustificativo di eventuali ulteriori ritardi nella consegna, comunque non superiori ad altri 10 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore, tutte le cause che in ogni caso possono ritardare il processo da parte della Fabbrica, come ad esempio interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori e carrozieri, deficenza di energia elettrica.
La ND non esiste.