[B]Legge del 21 novembre 2000 n. 342
[/B]
Misure in materia fiscale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - supplemento ordinario
Articolo 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
In vigore dal 10 dicembre 2000
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti
nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana
(FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere
a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione,
dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e'
aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione
sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire
50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli
l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli
autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
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Misure in materia fiscale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - supplemento ordinario
Articolo 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
In vigore dal 10 dicembre 2000
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti
nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana
(FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere
a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione,
dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e'
aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione
sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire
50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli
l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli
autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
NA 1.6 115 CV (ANNO 1993 CLASSIC RED)
ex NA 1.6 115 CV (ANNO 1991 prima CLASSIC RED, poi diventata NEW ROSE' SBUCCIATO)
ex NA 1.6 115 CV (ANNO 1991 prima CLASSIC RED, poi diventata NEW ROSE' SBUCCIATO)