Dopo aver effettuato una ricerca più approfondita (non agevole a dire la verità, la selva informe di provvedimenti legislativi in Italia rende piuttosto difficile l'individuazione della normativa di riferimento, anche per chi, come me, con la legge ci lavora) sono arrivato ad una conclusione che farà felici i Remus-dotati.
Si badi bene, tutto quanto da voi riportato è corretto in linea di principio, ma c'è una premessa necessaria.
La disciplina cui si è fatto riferimento in queste pagine è la direttiva 1999/101/CE. Chi mastica un pò di diritto sa bene che le direttive CE, al contrario delle decisioni e dei regolamenti, non sono norme "self-executing", ossia non hanno forza cogente tale da entrare direttamente in applicazione nel sistema normativo dei singoli stati membri, bensì stabiliscono obiettivi che questi, tramite la propria produzione normativa, sono tenuti a raggiungere.
L'Italia è tristemente famosa per essere costantemente inadempiente a siffatti obblighi (ed in effetti su di noi pendono tante di quelle procedure di infrazione che ci vorranno anni prima di coprirne le relative sanzioni), e l'adeguamento alla 101 non fa eccezioni, anzi.
Proprio in materia di "parti sostitutive" sulle autovetture e sui motocicli il finto puritanesimo italiano ha osteggiato non poco l'adozione di provvedimenti conformi al dettato comunitario, dimenticando che l'adeguamento era comunque obbligatorio.
Tale premessa è, seppur noiosa, necessaria per comprendere il motivo per cui, data una direttiva del 1999 (che aggiornava la disciplina prima prevista dalla 70/157/CEE e successivamente modificata dalla 2007/34/CE), il nostro ordinamento vi si sia EFFETTIVAMENTE adeguato SOLO con il D.M. 14 dicembre 2007, in vigore DAL 6 LUGLIO 2008!
Prima di tale provvedimento vigeva il D.M. 13 aprile 2000 che, fingendo di recepire la 101/1999, anzi copiandone pedissequamente gran parte del testo, ne modificava aspetti fondamentali. Segue un esempio lampante:
laddove la direttiva afferma:
Articolo 2
1. A decorrere dal 1 aprile 2000, gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,
per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precendenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
Il nostro bel D.M. così statuiva:
2. 1. A decorrere dal 1° aprile 2000, non è consentito:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento
l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei
veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per
motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i
veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 non è consentito:
- rilasciare l'omologazione CE;
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di
dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, è possibile
continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul
mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5
agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purché tali dispositivi siano destinati
esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e
siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima
immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.
In sostanza, come è evidente, quanto alla conformità del ricambio in questione, il nostro ordinamento non faceva riferimento alle direttive CE (e CEE ancor prima), bensì alle norme con le quali tali direttive erano state recepite.
Il problema è chiarissimo: i fogli contenenti l'omologazione CE richiamano una disciplina comunitaria allora non espressamente prevista nel nostro ordinamento.
Ergo, benché si avesse ragione, era piuttosto frequente che le forze dell'ordine ritirassero comunque la carta di circolazione del veicolo. Pur considerando le ottime possibilità di vittoria in sede giudiziale, non è poi così piacevole ricorrere all'autorità giudiziaria e sostenerne i relativi costi sino alla soccombenza di controparte (sempre che il Giudice di Pace non sia il solito lacché delle forze dell'ordine).
In definitiva, fino a pochissimo tempo fa, l'unica garanzia era la regolare annotazione sulla carta di circolazione. Non è difficile trovare in rete esempi di gente che ci è rimasta "fregata", uno dei tanti lo ha scritto nel forum di elaborare:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... p?t=240345
CONCLUSIONE: lo scarico Remus è assolutamente in regola con le disposizioni vigenti e, se in Polizia si sono presi la briga di organizzare un corso di aggiornamento, nessuno vi romperà le scatole (sempre che non facciate saltare le vetrine con le valvole aperte...).
Si badi bene, tutto quanto da voi riportato è corretto in linea di principio, ma c'è una premessa necessaria.
La disciplina cui si è fatto riferimento in queste pagine è la direttiva 1999/101/CE. Chi mastica un pò di diritto sa bene che le direttive CE, al contrario delle decisioni e dei regolamenti, non sono norme "self-executing", ossia non hanno forza cogente tale da entrare direttamente in applicazione nel sistema normativo dei singoli stati membri, bensì stabiliscono obiettivi che questi, tramite la propria produzione normativa, sono tenuti a raggiungere.
L'Italia è tristemente famosa per essere costantemente inadempiente a siffatti obblighi (ed in effetti su di noi pendono tante di quelle procedure di infrazione che ci vorranno anni prima di coprirne le relative sanzioni), e l'adeguamento alla 101 non fa eccezioni, anzi.
Proprio in materia di "parti sostitutive" sulle autovetture e sui motocicli il finto puritanesimo italiano ha osteggiato non poco l'adozione di provvedimenti conformi al dettato comunitario, dimenticando che l'adeguamento era comunque obbligatorio.
Tale premessa è, seppur noiosa, necessaria per comprendere il motivo per cui, data una direttiva del 1999 (che aggiornava la disciplina prima prevista dalla 70/157/CEE e successivamente modificata dalla 2007/34/CE), il nostro ordinamento vi si sia EFFETTIVAMENTE adeguato SOLO con il D.M. 14 dicembre 2007, in vigore DAL 6 LUGLIO 2008!
Prima di tale provvedimento vigeva il D.M. 13 aprile 2000 che, fingendo di recepire la 101/1999, anzi copiandone pedissequamente gran parte del testo, ne modificava aspetti fondamentali. Segue un esempio lampante:
laddove la direttiva afferma:
Articolo 2
1. A decorrere dal 1 aprile 2000, gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,
per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precendenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
Il nostro bel D.M. così statuiva:
2. 1. A decorrere dal 1° aprile 2000, non è consentito:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento
l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei
veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per
motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i
veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 non è consentito:
- rilasciare l'omologazione CE;
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di
dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, è possibile
continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul
mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5
agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purché tali dispositivi siano destinati
esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e
siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima
immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.
In sostanza, come è evidente, quanto alla conformità del ricambio in questione, il nostro ordinamento non faceva riferimento alle direttive CE (e CEE ancor prima), bensì alle norme con le quali tali direttive erano state recepite.
Il problema è chiarissimo: i fogli contenenti l'omologazione CE richiamano una disciplina comunitaria allora non espressamente prevista nel nostro ordinamento.
Ergo, benché si avesse ragione, era piuttosto frequente che le forze dell'ordine ritirassero comunque la carta di circolazione del veicolo. Pur considerando le ottime possibilità di vittoria in sede giudiziale, non è poi così piacevole ricorrere all'autorità giudiziaria e sostenerne i relativi costi sino alla soccombenza di controparte (sempre che il Giudice di Pace non sia il solito lacché delle forze dell'ordine).
In definitiva, fino a pochissimo tempo fa, l'unica garanzia era la regolare annotazione sulla carta di circolazione. Non è difficile trovare in rete esempi di gente che ci è rimasta "fregata", uno dei tanti lo ha scritto nel forum di elaborare:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... p?t=240345
CONCLUSIONE: lo scarico Remus è assolutamente in regola con le disposizioni vigenti e, se in Polizia si sono presi la briga di organizzare un corso di aggiornamento, nessuno vi romperà le scatole (sempre che non facciate saltare le vetrine con le valvole aperte...).