Ciao Gasoline69,
è vero, quello che ho riportato era la legge approvata dal parlamento, la norma del codice è
l'articolo 152
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=nor...d_dett=155
che come vedi scritto alla fine: "Articolo sostituito dalla legge 29 luglio 2010 n.120."
fa cambiare poco la sostanza:
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). -
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a
euro 155».
Come vedi la parte relativa ai veicoli di interesse storico rimane.
Ciao.