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Terminale Remus NC (Detto anche Terminale Flower NC)
Drakkar Ha scritto:[Immagine: scan2mp9.jpg]


... ok ... allora vado avanti.
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
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Mrgreen
- ex NB 1.8 Anniversary #3379 -

~ NA 1.8 Slimer ~
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- ex NB 1.8 Anniversary #3379 -

~ NA 1.8 Slimer ~
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lossf Ha scritto:Non sono in grado di allegarvi la documentazione Remus che ho ricevuto acquistando lo scarico ma in poche parole è composta da un foglio con i dati di omologazione CEE e il modelli di auto su cui può essere montato, Mazda NC1 (1798 e 1999 ) e dalla fotocopia della direttiva 1999/101/CE del 15 dic. 1999. La direttiva sancisce che gli stati membri non possono rifiutare per un tipo di veicolo o per un tipo di scappamento l'omologazione CE. Infine viene allegata anche una circolare ministeriale riguardante la sostituzione dell'impianto di scarico che specifica che " il dispositivo può essere spstituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nella carta di circolazione) OPPURE CON UN SILENZIATORE DI SOSTITUZIONE OMOLOGATO IN BASE A NORME DELL'UNIONE EUROPEA,E DESINATO AL MEDESIMO VEICOLO".
Credo che con questa documentazione si sia al sicuro da qualunque controllo, inoltre sul documento di omologazione non si fa cenno alla posizione delle valvole e personalmente non mi sembra che a valvole aperte il rumore sia così elevato da insospettire le forze dell'ordine.
Saluti.
come dal 1798 al 1999???
Alla fine è omologato, e in + nn c'e niente che riguarda le valvole quindi si è ok! Big Grin
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Black, cerchi neri & MOTEC NITRO, molle H&R, barre RX 8, Remus Equipped[BY FLOWER], pipercross ,cobalt e Kit Xeno (by xenon-lamp!)

New Entry ... YAMAHA R6
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spiderman Ha scritto:
giovanni fazio Ha scritto:il discorso qui' e' piu' complicato di quello che sembra, provo comunque a spiegarlo in due parole....lo scarico remus con il relativo foglio, e' omologato, ma l'omologazione si riferisce al solo scarico, per quanto riguarda rumore, emissioni ecc.....per essere in regola al 100% lo scarico si deve combinare al veicolo anchesso deve essere omologato, poi si fanno tutti i dovuti accertamenti, test e sopratutto la parte burrocratica e il gioco e' fatto.........per dirlo in parole povere, si devono prendere due cose omologate, e si devono omologare tra di loro, se uno dei due non e' omologato non passa l'omologazione......la remus nello specifico da il foglio per non dover omologare lo scarico e facilitare le cose, ma la fase obblicatoria e' quella di omologare la macchina+ lo scarico,......qui entra in gioco la targhetta che ho incisa nel mio scarico, ha la stessa funzione che ha il foglio, cioe' dice che lo scarico rispetta le norme di inquinamento e di rumore, ovviamente inciso tramite codici...............

C'è una leggera imprecisione. La Remus oltre a omologare i suoi scarichi li omologa specificatamente per un veicolo quindi rispetta quello che tu dici. Che poi in Italia sia tutto più fumoso non c'è dubbio. In Svizzera, ad esempio, si va con la carta che consegna la Remus e trascrivono a libretto l'installazione dello scarico. Se ci si presenta alla MCTC per fare la stessa cosa vanno in tilt e non lo fanno. Oltretutto è sbagliato in quanto, per lo stesso criterio, non dovrebbero trascrivere nemmeno le diverse misure di pneumatico. La differenza tra le due cose sta nel fatto che le misure sono comunicate dalla casa costruttrice mentre per gli scarichi, o altre parti, ciò non avviene.
Di fatto però è come utilizzare pezzi acquistati su MX5parts per fare la manutenzione alla nostra macchina. Sono del tutto simili ai pezzi originali ma non sono omologati direttamente dalla casa costruttrice.
Sostanzialmente uno scarico o un filtro a pannello non comportano modifica delle caratteristiche costruttive ed è per quello che le forze dell'ordine si limitano a bastonare chi ha marmitte aperte e molto fastidiose e chi ci salda targhette taroccate! : Lol :

intendiamoci, la targhetta che ho montato io nello scarico NON E' TAROCCATA, e' stata saldata dalla cecam, con i codici di omologazione CEE sulle emissioni inquinanti e sul rumore, in pratica quello che ci dovrebbe essere in tutte le marmitte originali e anche sul remus.......infatti il suono che ne esce non e' uno spacca vetri o non so che', il suono risulta nella norma, piu' nella norma di una ducati 999 con i termignoni..........in base a quello che dite voi anche io dovrei essere in regola............ma vi assicuro che cosi' non e'.....ribatisco, chiedete ad un assicuratore
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attenzione!! la mia osservazione non vuole essere unaxxxxxxxx, anche io penso che dovremmo essere tutti in regola, pero' la mia osservazione e' sulla legge, che poi sia giusta o no....lo sappiamo tutti che non e' giusta......ma questo e' lo stato italiano :!: :?:
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Voglio solo dire un ultima cosa, il TUV è un ente (privato) che è accettato la dove la normativa europea è stata recepita in ogni sua parte.
La dove sotto questi aspetti la normativa non è stata recepita in ogni sua parte (italia) ciò che fa fede è l'omologazione cee, e la prima cosa che è scritta sulla prima pagina sono i codici cee di omologazione, non solo, sugli scarichi omologati e specifici come questo i codici sono impressi sullo scarico e non solo riportati su una targhetta oppure la targhetta deve essere saldata completamente allo scarico.

Detto questo io mi stò muovendo per il discorso di un attuatore motorizzato per le valvole con potenziometro dentro l'auto, ho un paio di amici che si stanno ingegnando...

Apparte questo, avete qualche video dello scarico in questione?? su youtube non cìè nulla...
cagi disse:
l'intelligente sa poco, l'ignorante sa tanto, il saggio sa niente, el mona sa tutto!

grazie per avermi ricordato questa perla!
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lukat Ha scritto:
lossf Ha scritto:Non sono in grado di allegarvi la documentazione Remus che ho ricevuto acquistando lo scarico ma in poche parole è composta da un foglio con i dati di omologazione CEE e il modelli di auto su cui può essere montato, Mazda NC1 (1798 e 1999 ) e dalla fotocopia della direttiva 1999/101/CE del 15 dic. 1999. La direttiva sancisce che gli stati membri non possono rifiutare per un tipo di veicolo o per un tipo di scappamento l'omologazione CE. Infine viene allegata anche una circolare ministeriale riguardante la sostituzione dell'impianto di scarico che specifica che " il dispositivo può essere spstituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nella carta di circolazione) OPPURE CON UN SILENZIATORE DI SOSTITUZIONE OMOLOGATO IN BASE A NORME DELL'UNIONE EUROPEA,E DESINATO AL MEDESIMO VEICOLO".
Credo che con questa documentazione si sia al sicuro da qualunque controllo, inoltre sul documento di omologazione non si fa cenno alla posizione delle valvole e personalmente non mi sembra che a valvole aperte il rumore sia così elevato da insospettire le forze dell'ordine.
Saluti.
come dal 1798 al 1999???
Alla fine è omologato, e in + nn c'e niente che riguarda le valvole quindi si è ok! Big Grin
1798 e 1999 sono le cilindrate dei modelli NC1 per cui lo scarico Remus è omologato a mio avviso con l'omologazione e la circolare del ministero siamo completamente a norma di legge.
ex sig sig NC 2000 grigio galassia + KW variant 1+ Remus + Sùei bar IL motorsport
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Dopo aver effettuato una ricerca più approfondita (non agevole a dire la verità, la selva informe di provvedimenti legislativi in Italia rende piuttosto difficile l'individuazione della normativa di riferimento, anche per chi, come me, con la legge ci lavora) sono arrivato ad una conclusione che farà felici i Remus-dotati.
Si badi bene, tutto quanto da voi riportato è corretto in linea di principio, ma c'è una premessa necessaria.
La disciplina cui si è fatto riferimento in queste pagine è la direttiva 1999/101/CE. Chi mastica un pò di diritto sa bene che le direttive CE, al contrario delle decisioni e dei regolamenti, non sono norme "self-executing", ossia non hanno forza cogente tale da entrare direttamente in applicazione nel sistema normativo dei singoli stati membri, bensì stabiliscono obiettivi che questi, tramite la propria produzione normativa, sono tenuti a raggiungere.
L'Italia è tristemente famosa per essere costantemente inadempiente a siffatti obblighi (ed in effetti su di noi pendono tante di quelle procedure di infrazione che ci vorranno anni prima di coprirne le relative sanzioni), e l'adeguamento alla 101 non fa eccezioni, anzi.
Proprio in materia di "parti sostitutive" sulle autovetture e sui motocicli il finto puritanesimo italiano ha osteggiato non poco l'adozione di provvedimenti conformi al dettato comunitario, dimenticando che l'adeguamento era comunque obbligatorio.
Tale premessa è, seppur noiosa, necessaria per comprendere il motivo per cui, data una direttiva del 1999 (che aggiornava la disciplina prima prevista dalla 70/157/CEE e successivamente modificata dalla 2007/34/CE), il nostro ordinamento vi si sia EFFETTIVAMENTE adeguato SOLO con il D.M. 14 dicembre 2007, in vigore DAL 6 LUGLIO 2008!
Prima di tale provvedimento vigeva il D.M. 13 aprile 2000 che, fingendo di recepire la 101/1999, anzi copiandone pedissequamente gran parte del testo, ne modificava aspetti fondamentali. Segue un esempio lampante:
laddove la direttiva afferma:
Articolo 2
1. A decorrere dal 1 aprile 2000, gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,
per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precendenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.


Il nostro bel D.M. così statuiva:

2. 1. A decorrere dal 1° aprile 2000, non è consentito:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento
l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei
veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per
motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i
veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 non è consentito:
- rilasciare l'omologazione CE;
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di
dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28
settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, è possibile
continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul
mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5
agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purché tali dispositivi siano destinati
esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e
siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima
immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.


In sostanza, come è evidente, quanto alla conformità del ricambio in questione, il nostro ordinamento non faceva riferimento alle direttive CE (e CEE ancor prima), bensì alle norme con le quali tali direttive erano state recepite.
Il problema è chiarissimo: i fogli contenenti l'omologazione CE richiamano una disciplina comunitaria allora non espressamente prevista nel nostro ordinamento.
Ergo, benché si avesse ragione, era piuttosto frequente che le forze dell'ordine ritirassero comunque la carta di circolazione del veicolo. Pur considerando le ottime possibilità di vittoria in sede giudiziale, non è poi così piacevole ricorrere all'autorità giudiziaria e sostenerne i relativi costi sino alla soccombenza di controparte (sempre che il Giudice di Pace non sia il solito lacché delle forze dell'ordine).
In definitiva, fino a pochissimo tempo fa, l'unica garanzia era la regolare annotazione sulla carta di circolazione. Non è difficile trovare in rete esempi di gente che ci è rimasta "fregata", uno dei tanti lo ha scritto nel forum di elaborare:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... p?t=240345

CONCLUSIONE: lo scarico Remus è assolutamente in regola con le disposizioni vigenti e, se in Polizia si sono presi la briga di organizzare un corso di aggiornamento, nessuno vi romperà le scatole (sempre che non facciate saltare le vetrine con le valvole aperte...).
  Cita messaggio
Segue la normativa vigente, che finalmente fa riferimento diretto alla disciplina comunitaria (verificate che i documenti in vostro possesso e lo scarico stesso rechino le corrette diciture):

Allegato II al D.M. 14 dicembre 2007

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN QUANTO ENTITA' TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.
1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3. Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:
1.3.1. due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE,
1.3.2. un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE,
1.3.3. un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva,
1.3.4. un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.
2. ISCRIZIONI
2.4.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e di tubi, deve essere apposto quanto segue:
2.4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi,
2.4.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.
2.4.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.
3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE
4.1. Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.
4.2.Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
"1" per la Germania,
"2" per la Francia,
"3" per l'Italia,
"4" per i Paesi Bassi,
"5" per la Svezia,
"6" per il Belgio,
"7" per l'Ungheria,
"8" per la Repubblica ceca,
"9" per la Spagna,
"11" per il Regno Unito,
"12" per l'Austria,
"13" per il Lussemburgo,
"17" per la Finlandia,
"18" per la Danimarca,
"19" per la Romania,
"20" per la Polonia,
"21" per il Portogallo,
"23" per la Grecia,
"24" per l'Irlanda,
"26" per la Slovenia,
"27" per la Slovacchia,
"29" per l'Estonia,
"32" per la Lettonia,
"34" per la Bulgaria,
"36" per la Lituania,
"49" per Cipro,
"50" per Malta.
Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE.
4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.
4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice
3.5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
6.2. Disposizioni particolari:
6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva;
6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.
Appendice 1
Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)
Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati indetto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. Considerazioni generali
0.1. Marca (ragione sociale):
0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:
0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)
1.1. Marca (ragione sociale):
1.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
1.4. Categoria di veicolo:
1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:
1.6. Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva):
2. Descrizione del dispositivo
2.1. Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio:
2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE:
Data e numero della pratica
Appendice 2
MODELLO
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
[Formato massimo A4 (210 x 297 mm)]
---------------------------------
| Timbro dell'amministrazione |
---------------------------------
Comunicazione concernente:
- l'omologazione (1)
- la proroga dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) rispetto alla direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva.../.../CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0.1. Marca (ragione sociale):
0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche (1) (2):
0.3.1. Posizione della macchina:
0.4. Categoria del veicolo (3):
0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
SEZIONE II
1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
---------
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).
(3) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...
concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE
1. Informazioni supplementari
1.1. Composizione dell'entità tecnica;
1.2. Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore (1)
1.3.Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE:
1.4. Motore
1.4.1. Tipo (accensione comandata, diesel):
1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi
1.4.3. Cilindrata totale:
1.4.4. Potenza massima netta del motore ................................. kW a .................................. giri/min-1
1.5. Numero di rapporti di trasmissione:
1.6. Rapporti di trasmissione:
1.7. Rapporto/i asse motore:
1.8. Valori del livello sonoro:
veicolo in movimento: ......................... dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a ........................ km/h
veicolo fermo: dB(A), a ................................. min-1
1.9. Valore della contropressione:
1.10. Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:
2. Eventuali osservazioni:
---------
(1) Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.
Appendice 3
Esempio di marchio di omologazione CE
(Omissis)
Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.
Le figure sono puramente indicative."
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