x-vas Ha scritto:Tutto chiaro ma......se io venditore non sono a conoscenza di un difetto del mezzo che vendo (l'ho comprata usata ed era bocciata ed aggiustata in maniera corretta, ma non me ne sono mai accorto e non avendola fatta vedere ad un carroziere ignoro la cosa.....), ma tale difetto è riconoscibile da una persona più esperta di me....
come la mettiamo?
da parte mia non c'è malafede, anzi semmai c'è da parte del compratore che fa casino dopo per recuperare dei soldi....
Starà al venditore dimostrare la buona fede. Il grado di diligenza nel notare i vizi è stabilito nella diligenza del "buon padre di famiglia", ovvero di una persona con conoscenze medie e dotata di normale cognizione. Esempio: se io faccio il bibliotecario, sono giustificato se non vedo una perdita d'olio nascosta in fondo al motore, che invece un meccanico avrebbe notato.
Tutto questo ovviamente va poi contestualizzato in sede di giudizio, cosa più facile a dirsi che a farsi.
Il compratore può scegliere tra due azioni: actio redhibitoria (ossia la risoluzione del contratto) oppure actio quanti minoris (riduzione del prezzo), salvo in ogni caso il risarcimento del danno; quindi non è uno di quei casi in cui si va a cercare di fottere il venditore, anche perchè le azioni in questione sono estenuanti e dispensiose...
Ovviamente si sta parlando di vendita tra privati eh, la diligenza del venditore professionale è tutta un'altra storia.