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[Vari] Nuova normativa per omologazioni cerchi e pneumatici
#49
La confusione e' totale e non solo i gommisti le sparano grosse ognuno dando la propria interpretazione (tutte sbagliate). Uno dei dubbi piu' importanti e' come fa l'agente accertatore, o il tecnico della revisione, a stabilire se il tal cerchio privo di omologazione UNECE stampigliata sia stato montato prima del 23 marzo 2014 oppure dopo.
Mi sono preso la briga di leggerlo, il decreto. Ve ne riporto alcuni stralci particolarmente significativi. E' chiara comunque l'intenzione di impedire ad es. tire stretch e fender rolling:

da Art. 6

2. L’installazione del sistema ruota sui veicoli non deve
comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate
ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, né
prevedere l’uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che
questi ultimi non siano già previsti come elementi alternativi
ovvero opzionali nella documentazione di omologazione
del veicolo.

da Art. 7

1. L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo
comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento
della carta di circolazione, a norma dell’articolo 78 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (...)

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si
procede all’aggiornamento della carta di circolazione nel
caso in cui l’installazione di un sistema ruota non comporti
variazione delle misure degli pneumatici già previste
in sede di omologazione del veicolo dal costruttore
dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere
tenuta la dichiarazione dell’installatore, rilasciata ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, unitamente al certifi cato di conformità,
di cui all’articolo 5, comma 3.

da Art. 9 (una speranza per il TUV ...? ndr)

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da
Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico
europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni
di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.

2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base
di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha
provveduto all’omologazione. Quest’ultima è riconosciuta
in ambito nazionale solo se, dall’esame documentale, si
evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione
degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal presente decreto.
(...non credo. ndr)

da Art. 10.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in cui possono essere commercializzati
sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni
di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 77, comma 3 -bis , del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Art. 77 Comma 3:
Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 ad
euro 3.194.

Nella Scheda informativa relativa all’omologazione di un sistema ruota, da presentare per richiedere l'omologazione, tra le varie specifiche richieste si notano in particolare:
2.12. Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista
in dotazione originale del veicolo):
2.16 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:
2.16.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
2.16.2 Tipo funzionale: ……………………..
2.16.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni)

Notevole poi la
PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA’ DI UN SISTEMA RUOTA
AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE
I sistemi ruote devono:

1.2 soddisfare l’equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le
misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo.
Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della
circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli
pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato
tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre
l’1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del
veicolo
(notare che fino ad oggi la tolleranza sul diametro era del +/- 5%, ndr)

1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima
larghezza degli pneumatici previsti in origine;

2.2.2.1 la variazione di carreggiata, fermo restando i vincoli di cui all’art. 6, comma 2 del
presente regolamento, non deve essere inferiore di 2 mm rispetto al minimo valore
originario del veicolo e non deve essere superiore più del 2% rispetto al valore originario
massimo del veicolo, a condizione che gli pneumatici non sporgano dal profilo originario
esterno della carrozzeria

2.2.2.2 fermo restano quanto prescritto all’allegato 10 del Regolamento UNECE 124, Il
profilo interno della ruota dovrà essere tale da mantenere, rispetto ai componenti interni –
freni / sospensioni / carrozzeria – una distanza minima non inferiore a quella delle
combinazioni ruote/pneumatici originali del veicolo.

2.2.3.1 Prove per rilievo ingombri ruota

2.2.3.1.1 Preparazione del veicolo: sulle parti attigue agli pneumatici deve essere
interposto uno strato di materiale plastico con spessore di almeno 15 mm nelle zone di
ingombro degli pneumatici stessi. Le prove sono superate se, durante l’esecuzione delle
manovre in seguito descritte, lo strato di materiale plastico non viene asportato per
contatto con gli pneumatici per uno spessore pari o superiore al minimo tra 5 mm e la
differenza tra la sezione dello pneumatico reale utilizzato per la prova e la sezione dello
pneumatico “max in service” tratto da ETRTO

2.2.3.1.3 Steering Pad in retromarcia
La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra,
nel seguente modo:
- spuntare in retromarcia con DVOL: 0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida;
- agire sul pedale del freno entro i primi due secondi, fermando il veicolo con le ruote
completamente sterzate. L’azionamento del freno deve essere un “colpo di freno”, senza
far intervenire l’ABS.

2.2.3.1.4 Salita sul marciapiede in marcia avanti (altezza gradino = 115 mm)
La prova deve essere ripetuta sterzando prima a sinistra e poi a destra, secondo le
seguenti modalità:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in prima marcia;
- salire sul marciapiede diagonalmente con le ruote completamente sterzate e subito dopo
frenare fermando la vettura

2.2.3.1.5. Salita sul marciapiede in retromarcia (altezza gradino = 115 mm)
Ripetere la prova sterzando prima a sinistra e poi a destra, operando le seguenti manovre:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in retromarcia;
- salire sul marciapiede con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare
fermando la vettura.

2.2.3.1.6 Discesa dal gradino (altezza gradino = 150 mm)
Portare il veicolo alla velocità minima possibile in prima marcia. Scendere dal gradino, di
profilo adeguato, con entrambe le sospensioni. La prova va eseguita a ruote dritte.
(ve la immaginate quella di Clarence ? ndr)

2.2.3.1.7. Onde lunghe: percorso sinusoidale simmetrico su specifica pista
Portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d’ingombro della vettura
(velocità consigliata 50 km/h); percorrere le onde lunghe alla velocità precedentemente
impostata. La velocità del veicolo deve essere tale da garantire il tamponamento in
compressione della sospensione anteriore.

2.2.3.1.9 Percorso sconnesso ed accidentato (10 KM)
- Eseguire una prova su una strada caratterizzata da pavimentazione accidentata ( es.
pavè, presenza di buche, rotaie ferrotranviarie, etc.) con velocità compresa tra i 30 e gli
80 km/h. La scelta della strada di prova deve essere convalidata dal servizio tecnico.

Nota: nel caso in cui nell’esecuzione di una o di tutte le prove, indicate dal punto 2.2.3.1.4
al punto 2.2.3.1.6, parti della carrozzeria del veicolo o parti della sottoscocca urtano contro
il marciapiede, le stesse prove possono essere omesse se risultano analogamente non
eseguibili con il medesimo veicolo equipaggiato con le possibili combinazioni ruotepneumatici originarie (previste in omologazione).
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Nuova normativa per omologazioni cerchi e pneumatici - da Flex - 08-02-2014, 17:24

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