Notiziona dal piemonte:
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Citazione:NON CAMBIA LA TASSA PER I VEICOLI ULTRAVENTENNALI
L’articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità2015), che ha abrogato l’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha difatto ripristinato l’obbligo di pagamento della tassa di proprietà per i veicoli ultraventennalicosì detti “storici”. Dal 2004, tuttavia, nel territorio della Regione Piemonte la materianon è più disciplinata da quella norma, ma dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale23 settembre 2003, n. 23, che è tuttora in vigore. Fino a quando il Consiglio regionalenon deciderà diversamente, pertanto, restano valide e continuano ad applicarsi le stesseregole adottate fino all’anno scorso, e cioè:- sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria le autovetturee i motoveicoli che abbiano compiuto trent’anni dalla costruzione equelli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione,presentino requisiti tali da rispettare l’originale impianto costruttivo e sianocertificati da centri specializzati specificatamente individuati;- possono accertare e certificare il possesso dei requisiti l’ASI e, per i motoveicoli,anche la FMI, nonché i registri storici istituiti dalle case automobilisticheche abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato e glialtri soggetti individuati – ed iscritti in un apposito albo – con deliberazionedella Giunta regionale;- l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alladata di accertamento e certificazione: l’esenzione, infatti, non può essereretroattiva perché l’accertamento e la certificazione costituiscono requisitoessenziale imposto dalla legge e dalle norme regolamentari di attuazione.
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