omermon Ha scritto:Figurati Luca, ma io sono testardo e ci provo ancora: art. 1490 c.c. comma 1: "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"
Il legislatore radica un obbligo nella condotta del venditore: tu devi garantire il compratore dai vizi. Tale obbligazione, una delle tre principali di chi vende, fa sì che stia a lui provare la buona fede e la non conoscibilità.
Non accadrà mai che un compratore adisca il Giudice senza qualsivoglia supporto alla sua domanda, ma è sua facoltà farlo.
Il venditore è obbligato, invece, a provare la sua buona fede.
Sì Omemon, è chiaro; mi riferivo più che altro al secondo comma dell'articolo 1490 c.c.