Fly Lemon Ha scritto:Se la memoria non mi inganna e qualche reminiscenza di venditore di auto e' rimasta, in generale la legge prevede che CHIUNQUE vende un bene, sia esso privato o professionista DEVE DARE GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' DELL' OGGETTO PER 24 MESI CHE SI RIDUCONO A 12 MESI SOLO SUI BENI USATI, MA SOLO SE SPECIFICATO IN SEDE CONTRATTUALE.
Allo stesso tempo SOLO IL SOGGETTO PRIVATO PUO' EVITARE DI FORNIRE GARANZIA, MA QUESTO DEVE ESSERE MESSO PER ISCRITTO.
In pratica tutti devono dare garanzia (nella forma correttamente esposta da Omermon), ma solo i privati possono esimersi dal darla, sempre che questo sia espresso in una sorta di contratto scritto redatto tra le parti.
Ci sono pero' dei casi limite per i quali anche il soggetto professionale (concessionaria/commerciante) puo' non dare garanzie e questo deve essere comunque messo per iscritto, quindi comunque occhio quando firmate un contratto: solitamente tutti danno i canonici 12 mesi di garanzia , soprattutto strutture ormai conosciute e di un certo tipo anche perche' per far questo esse si affidano ad aziende specializzate in queste pratiche paganto una cifra irrisoria a macchina e di fatto tutelandosi...diffiderei un po', o comunque starei attento a quei soggetti un po' ambigui che a volte capita di trovare.
Tornando a noi, quando vendetti la mia 500R buttai giu' un contrattino con l'acquirente in cui mettemmo per iscritto i nostri dati, quelli dell' auto (compreso telaio), cifre, acconti, termini della consegna e dove specificai che trattandosi di vendita tra privati le parti si accordavano per seguire la prassi "visto e piaciuto nelle condizioni in cui l'auto si trova".
Per quel che riguarda invece la vendita tra soggetto professionale e privato, il commerciante/concessionario che e' tenuto a dare garanzia deve mettere per iscritto i tempi di durata di essa. Insieme all' auto deve redarre (almeno l'ideale sarebbe che facesse cio') uno stato d'uso dell' auto, suddiviso in categorie (motore, trasmissione, carrozzeria, impianto elettrico ecc.) nelle quali si identificano i vari componenti ed il loro stato d'usura (buono, ottimo, nuovo, da sostiture, intervento raccomandato ecc.).
In questo modo voi sapete lo stato d'uso del veicolo e lui si tutela e da un grado di garanzia all' oggetto.
Ovviamente non fatevi illusioni...il venditore in questo caso tendera' a "svilire" il piu' possibile le condizioni del mezzo in modo da limitare i costi derivanti da possibili guasti: c'e' pero' da capirlo per certi versi...nessuno a meno che non sia stata sostituita, mettera' come Buona o Nuova una frizione perche' nemmeno le case costruttrici danno garanzia su quei componenti e perche' come sapete sono soggetti ad usura, come nessuno mettera' come buono un motore con 100.000km (semmai verra' dato un voto nei dintorni di Sufficiente perche' orientativamente a meta' vita) anche se sappiamo benissimo che n motore con quei km ,se costantemente e regolarmente manutenuto non ha problemi a farne altrettanti o anche 3 volte tanto.
LucaJones Ha scritto:Non mi è chiarissimo: in presenza di un contratto limitazione/esclusione di responsabilità per vizi della cosa, il compratore non dovrebbe dimostrare che il venditore era a conoscenza di tali vizi?
Supponiamo che il venditore privato sia in buona fede e che ci sia un vizio occulto. L'acquirente gli intenta causa dopo che il problema si è manifestato. Il venditore asserisce che non ne era a conoscenza? ...gli basta questo?
Se no, il dolo da parte del venditore si considera in mancanza di prove contrarie?
Grazie in anticipo per la risposta.
eziomx Ha scritto:la clausola "visto e piaciuto" è nulla perchè contraria alla legge, anche fra privati.
Qualsiasi causa intentata su contratti con questa clausola è persa in partenza. Se poi le parti non hanno discussioni è un altro discorso...
Qualsiasi bene DEVE pr legge essere garantito dal venditore ( chiunque esso sia ) come funzionante e non pericoloso.
Se poi chi acquista consapevole del malfunziomento si lamenta di essere stato danneggiato avrà diritto comunque ad un risarcimento ridotto ma ne avrà diritto.
Dunque:
prima di tutto bisogna distinguere bene la compravendita tra privati da quella in cui una parte sia un "professionista".
Tale differenziazione è fondamentale perchè, mentre alla compravendita tra privati si applicano gli articoli sulla vendita (1470 c.c. e ss), nei contratti nei quali una parte sia professionista si applica il "codice del consumatore", con una disciplina radicalmente diversa.
Ciò detto: gli articoli citati sono tutti "sovrastati" dall'art. 1322 c.c., il quale illustra l'autonomia delle parti nella formazione di un contratto, salvo che esso sia contra legem.
Tale articolo permette di estendere o comprimere alcuni aspetti di un qualsiasi contratto; nel caso di specie, una compravendita.
Mi spiego: in una compravendita tra professionista e privato, il primo è obbligato per legge a fornire una garanzia. Tra privati tale obbligo non è previsto dalla legge, ma ciò non significa che le parti non possano prevederlo. Questo è un esempio di autonomia contrattuale.
L'esempio opposto è proprio il caso in cui le parti decidano di escludere o limitare alcune facoltà o diritti di una od entrambe le parti. L'autonomia contrattuale delle quale le parti dispongono CONSENTE di escludere la garanzia per vizi (1490 comma 2 c.c.), a meno che non vi sia malafede da parte del venditore.
La cosa da tenere in mente è che tra privati si può escludere QUALSIASI garanzia di vizi, di buon funzionamento, di pericolosità, A PATTO CHE QUESTA ESCLUSIONE NON RENDA IL CONTRATTO CONTRARIO ALLA LEGGE.
La domanda è: quando questa/e esclusione/i non opera? Quanto il compratore sia in malafede, cioè dichiari una certa condizione del mezzo, MA SAPENDO che in verità è diversa.
Come faccio a dimostrare che era in malefede? Devo dimostrare che tali vizi erano facilmente conoscibili o conosciuti. Quando scrivo che l'onere probatorio è in capo al venditorE intendo che, a me compratore, basta adire il giudice dicendo: "questo bene era viziato perchè è pieno di ruggine, lui non me l'ha detto". Il procedimento inizia; ma se il venditore si presenta dicendo "non è vero" e basta, egli sarà soccombente, perchè egli è costretto a provare la sua buona fede.