omermon Ha scritto:Sì, l'autonomia contrattuale permette di concludere un contratto che limiti la responsabilità per vizi della cosa, ma tale patto non ha effetto (quindi il contratto rimane valido ed efficace ma è come se quel patto non fosse stato apposto) qualora il venditore sia in mala fede.
In questo caso l'onere probatorio rimane immutato, poichè l'azione a disposizione del compratore deriva sempre dall'art. 1490 c.c.
Non mi è chiarissimo: in presenza di un contratto limitazione/esclusione di responsabilità per vizi della cosa, il compratore non dovrebbe dimostrare che il venditore era a conoscenza di tali vizi?
Supponiamo che il venditore privato sia in buona fede e che ci sia un vizio occulto. L'acquirente gli intenta causa dopo che il problema si è manifestato. Il venditore asserisce che non ne era a conoscenza? ...gli basta questo?
Se no, il dolo da parte del venditore si considera in mancanza di prove contrarie?
Grazie in anticipo per la risposta.