questa è la risposta dalla regione puglia
Gentile Signore,
In merito alla Sua richiesta, Le comunichiamo che, in conseguenza della legge di stabilità 2015 , per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, a partire dal 01/01/2015 per gli autoveicoli e dal 01/02/2015 per i motoveicoli, viene ripristinato l’obbligo tributario non essendo più riconosciuta l’esenzione della tassa automobilistica .
Per I veicoli storici ultratrentennali la situazione rimane invariata:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
· non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 30,00 per gli autoveicoli
Euro 20,00 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Gentile Signore,
In merito alla Sua richiesta, Le comunichiamo che, in conseguenza della legge di stabilità 2015 , per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, a partire dal 01/01/2015 per gli autoveicoli e dal 01/02/2015 per i motoveicoli, viene ripristinato l’obbligo tributario non essendo più riconosciuta l’esenzione della tassa automobilistica .
Per I veicoli storici ultratrentennali la situazione rimane invariata:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
· non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 30,00 per gli autoveicoli
Euro 20,00 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.