copio e incollo questo breve comunicato tratto dal sito del PRA di Torino:
Veicoli ventennali
La legge di stabilità 2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le agevolazioni IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i veicoli ventennali iscritti nei registri storici.
Restano invece in vigore le agevolazioni previste per i veicoli costruiti da almeno trent’anni, esclusi i veicoli adibiti ad "uso professionale".
questo mi fa pensare che anche l'agevolazione bollo in Piemonte abbia seguito il medesimo percorso....
aggiornamento dopo la mezzanotte!!!
sul sito della regione piemonte è uscita la tabella con le nuove tariffe per i bolli, per le auto e moto d'epoca la tariffa non è cambiata, ma non dice se sono d'epoca a 20 o 30 anni!!!!
nello specifico, in un altra pagina del sito della regione:
[h=2]Tasse di circolazione[/h]Per alcune categorie di veicoli è prevista l'applicazione di una tassa di circolazione non legata alla proprietà/possesso del veicolo, ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche.
[h=3]I ciclomotori[/h]L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e scooters (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di € 20,00.
Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre ).
Ai quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg ) si adottano, ai fini del bollo, le stesse regole valide per i ciclomotori; solo a tali quadricicli si applica la tariffa di € 50,00.
[h=3]Le auto anziane (con almeno 30 anni)[/h]Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda apposita.
Per tali veicoli, se messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa annua è pari a:
[h=3]Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)[/h]I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , è certificato da centri specializzati
Scarica l'elenco dei centri specializzati (pdf, 83 Kb).
L'accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.
L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Veicoli ventennali
La legge di stabilità 2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le agevolazioni IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i veicoli ventennali iscritti nei registri storici.
Restano invece in vigore le agevolazioni previste per i veicoli costruiti da almeno trent’anni, esclusi i veicoli adibiti ad "uso professionale".
questo mi fa pensare che anche l'agevolazione bollo in Piemonte abbia seguito il medesimo percorso....
aggiornamento dopo la mezzanotte!!!
sul sito della regione piemonte è uscita la tabella con le nuove tariffe per i bolli, per le auto e moto d'epoca la tariffa non è cambiata, ma non dice se sono d'epoca a 20 o 30 anni!!!!
nello specifico, in un altra pagina del sito della regione:
[h=2]Tasse di circolazione[/h]Per alcune categorie di veicoli è prevista l'applicazione di una tassa di circolazione non legata alla proprietà/possesso del veicolo, ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche.
[h=3]I ciclomotori[/h]L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e scooters (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di € 20,00.
Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre ).
Ai quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg ) si adottano, ai fini del bollo, le stesse regole valide per i ciclomotori; solo a tali quadricicli si applica la tariffa di € 50,00.
[h=3]Le auto anziane (con almeno 30 anni)[/h]Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda apposita.
Per tali veicoli, se messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa annua è pari a:
- [*=left]€ 20,00 per i motoveicoli;
[*=left]€ 30,00 per gli autoveicoli.
[h=3]Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)[/h]I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , è certificato da centri specializzati
Scarica l'elenco dei centri specializzati (pdf, 83 Kb).
L'accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.
L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Non tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!