questo il testo della delibera:
"La “legge di stabilità 2015” (l. 23 dicembre 2014, n. 190) è intervenuta con una norma ad hoc a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche, con l’effetto di rimozione della disciplina dell’agevolazione fiscale per i veicoli ultraventennali.
Poiché interviene sugli elementi costitutivi del tributo, la norma statale è immediatamente precettiva.
Pertanto tutti i veicoli ultraventennali, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, sono ora gravati dalla tassa automobilistica di proprietà (cd “bollo”
.
Solo i veicoli ultratrentennali, assistiti ancora da una norma di agevolazione, continuano ad essere assoggettati alla tassa di circolazione, nella misura fissa di 30 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli
Sono sottratti a questo assetto tributario gli autoveicoli e i motoveicoli storici “iscritti nei registri” che, già esenti in Lombardia dal pagamento delle tasse automobilistiche, continueranno ad usufruire dell’esenzione e, dunque, non pagheranno alcuna tassa automobilistica (né di proprietà né di circolazione).
Tale disciplina regionale, infatti, prevista dal comma 4, art. 48 della l.r. 10/2003, già coesistente con l’analoga disciplina di cui all’art. 5, comma 34 del d.l. 953/1982, non risulta incisa dalle nuove disposizioni."
http://www.tributi.regione.lombardia.it/...Giunta.pdf
http://www.tributi.regione.lombardia.it/...Giunta.pdf
"La “legge di stabilità 2015” (l. 23 dicembre 2014, n. 190) è intervenuta con una norma ad hoc a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche, con l’effetto di rimozione della disciplina dell’agevolazione fiscale per i veicoli ultraventennali.
Poiché interviene sugli elementi costitutivi del tributo, la norma statale è immediatamente precettiva.
Pertanto tutti i veicoli ultraventennali, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, sono ora gravati dalla tassa automobilistica di proprietà (cd “bollo”

Solo i veicoli ultratrentennali, assistiti ancora da una norma di agevolazione, continuano ad essere assoggettati alla tassa di circolazione, nella misura fissa di 30 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli
Sono sottratti a questo assetto tributario gli autoveicoli e i motoveicoli storici “iscritti nei registri” che, già esenti in Lombardia dal pagamento delle tasse automobilistiche, continueranno ad usufruire dell’esenzione e, dunque, non pagheranno alcuna tassa automobilistica (né di proprietà né di circolazione).
Tale disciplina regionale, infatti, prevista dal comma 4, art. 48 della l.r. 10/2003, già coesistente con l’analoga disciplina di cui all’art. 5, comma 34 del d.l. 953/1982, non risulta incisa dalle nuove disposizioni."
http://www.tributi.regione.lombardia.it/...Giunta.pdf
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