Vista 'sta pocheria di legge possiamo solo sperare che non vada mai pienamente in vigore...
La ND non esiste.
[Vari] Nuova normativa per omologazioni cerchi e pneumatici
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11-04-2013, 15:39
Vista 'sta pocheria di legge possiamo solo sperare che non vada mai pienamente in vigore...
La ND non esiste.
11-04-2013, 18:49
in effetti tirata così è un porcheria però se avrebbe un pò di criterio non sarebbe male....in 2 settimane ne ho sentite in giro di cotte e di crude....da chi dice che puoi montare quello che ti pare, chi dice che al max 2 pollici in più (e la misura??) a chi dice, tra le tutte la più sensata, che puoi aumentare o diminuire il raggio e la larghezza rispettando delle percentuali ben precise. In teoria non sarebbe male....mx5 1.6, monta le 195 la 1.8 205 e anche 215 se non erro??...quindi sulla stessa auto c'è la possibilità di aumentare la grandezza delle gomme...esempi stupidi...voglio mettere le 205?? non superano una certa percentuale?? posso montarle...235?? superano la percentuale..non posso montarle...tutto ciò viene controllato in revisione (quando si dovrà fare ogni 2 anni) e se ti fermano al posto di blocco....sarebbe bella tale libertà.....ps. è una teoria che mi ha detto un gommista l'altro giorno di come secondo lui era il decreto....
25-01-2014, 16:44
Outback H6 Combat Wagon
25-01-2014, 18:10
bella porcata, messa così montare cerchi provenienti dall'estero diventerà illegale
...voglio vedere infatti quanti produttori di cerchi stranieri richiederanno l'omologazione italiana...
25-01-2014, 18:48
Daviz Ha scritto:Più che un passo avanti un passo indietro!! Si ma un passo indietro con un burrone alle spalle
La ND non esiste.
25-01-2014, 19:49
mi sorge una domanda...
ma tutte le auto vendute fin ora con cerchi di serie (o come accessori originali della casa) ed non omologati secondo la nuova normativa come faranno a passare la revisione? ...mi puzza di solita legge fatta a ***** solo per favorire 3 o 4 aziende italiane che hanno fatto un po' di azione lobbistica...
25-01-2014, 19:59
WillyWilly Ha scritto:mi sorge una domanda... Semplice: la nuova normativa non è ancora in vigore, mancando il regolamento di attuazione. E se i cerchi sono montati dalla casa è presumibile che siano omologati cit: "beh certo che fare un turbo per girare a meno di un bar è come andare a letto con Selen e non trombarsela..."
25-01-2014, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2014, 22:12 da smoke.)
WillyWilly Ha scritto:bella porcata, messa così montare cerchi provenienti dall'estero diventerà illegale non esiste un omologazione italiana esclusiva, sarebbe contro le regole comunitarie. ho il sospetto che siamo arrivati buoni ultimi. molti rota hanno il tuv di già... in sostanza forse nessun problema... PS: qui Mr Rota parla dei test http://www.autoindustriya.com/talkboard/.../19036/600
MX-5 SOLLEONE NB 1600
Freni Sport, Greenstuff, Torsen 4.1, cambio 6marce, volano F1, pannello K&N, Hard Dog Deuce, scarico "Lagostina", Barra OMP, Temp Rolando, Tokico Illumina tein springs; Next: Rail P5, carbon intake box ILM EX Boxster 986 2700 OEM EX X1/9 mkII 1500, 2X DCNF40, coll. Alquati, condotti lucidati, valvole grandi EX MR2 mkII Rev.4, cerchi 17 Type R RHD
08-02-2014, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014, 17:25 da Flex.)
La confusione e' totale e non solo i gommisti le sparano grosse ognuno dando la propria interpretazione (tutte sbagliate). Uno dei dubbi piu' importanti e' come fa l'agente accertatore, o il tecnico della revisione, a stabilire se il tal cerchio privo di omologazione UNECE stampigliata sia stato montato prima del 23 marzo 2014 oppure dopo.
Mi sono preso la briga di leggerlo, il decreto. Ve ne riporto alcuni stralci particolarmente significativi. E' chiara comunque l'intenzione di impedire ad es. tire stretch e fender rolling: da Art. 6 2. L’installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, né prevedere l’uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano già previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo. da Art. 7 1. L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (...) 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all’aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l’installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell’installatore, rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, unitamente al certifi cato di conformità, di cui all’articolo 5, comma 3. da Art. 9 (una speranza per il TUV ...? ndr) Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo 1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all’omologazione. Quest’ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall’esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto. (...non credo. ndr) da Art. 10. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, comma 3 -bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Art. 77 Comma 3: Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194. Nella Scheda informativa relativa all’omologazione di un sistema ruota, da presentare per richiedere l'omologazione, tra le varie specifiche richieste si notano in particolare: 2.12. Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo): 2.16 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: 2.16.1 Costruttore del veicolo / Marca: ……………………………….. 2.16.2 Tipo funzionale: …………………….. 2.16.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni) Notevole poi la PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA’ DI UN SISTEMA RUOTA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE I sistemi ruote devono: 1.2 soddisfare l’equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo. Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l’1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo (notare che fino ad oggi la tolleranza sul diametro era del +/- 5%, ndr) 1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine; 2.2.2.1 la variazione di carreggiata, fermo restando i vincoli di cui all’art. 6, comma 2 del presente regolamento, non deve essere inferiore di 2 mm rispetto al minimo valore originario del veicolo e non deve essere superiore più del 2% rispetto al valore originario massimo del veicolo, a condizione che gli pneumatici non sporgano dal profilo originario esterno della carrozzeria 2.2.2.2 fermo restano quanto prescritto all’allegato 10 del Regolamento UNECE 124, Il profilo interno della ruota dovrà essere tale da mantenere, rispetto ai componenti interni – freni / sospensioni / carrozzeria – una distanza minima non inferiore a quella delle combinazioni ruote/pneumatici originali del veicolo. 2.2.3.1 Prove per rilievo ingombri ruota 2.2.3.1.1 Preparazione del veicolo: sulle parti attigue agli pneumatici deve essere interposto uno strato di materiale plastico con spessore di almeno 15 mm nelle zone di ingombro degli pneumatici stessi. Le prove sono superate se, durante l’esecuzione delle manovre in seguito descritte, lo strato di materiale plastico non viene asportato per contatto con gli pneumatici per uno spessore pari o superiore al minimo tra 5 mm e la differenza tra la sezione dello pneumatico reale utilizzato per la prova e la sezione dello pneumatico “max in service” tratto da ETRTO 2.2.3.1.3 Steering Pad in retromarcia La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra, nel seguente modo: - spuntare in retromarcia con DVOL: 0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida; - agire sul pedale del freno entro i primi due secondi, fermando il veicolo con le ruote completamente sterzate. L’azionamento del freno deve essere un “colpo di freno”, senza far intervenire l’ABS. 2.2.3.1.4 Salita sul marciapiede in marcia avanti (altezza gradino = 115 mm) La prova deve essere ripetuta sterzando prima a sinistra e poi a destra, secondo le seguenti modalità: - posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m; - portare il veicolo alla minima velocità possibile in prima marcia; - salire sul marciapiede diagonalmente con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare fermando la vettura 2.2.3.1.5. Salita sul marciapiede in retromarcia (altezza gradino = 115 mm) Ripetere la prova sterzando prima a sinistra e poi a destra, operando le seguenti manovre: - posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m; - portare il veicolo alla minima velocità possibile in retromarcia; - salire sul marciapiede con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare fermando la vettura. 2.2.3.1.6 Discesa dal gradino (altezza gradino = 150 mm) Portare il veicolo alla velocità minima possibile in prima marcia. Scendere dal gradino, di profilo adeguato, con entrambe le sospensioni. La prova va eseguita a ruote dritte. (ve la immaginate quella di Clarence ? ndr) 2.2.3.1.7. Onde lunghe: percorso sinusoidale simmetrico su specifica pista Portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d’ingombro della vettura (velocità consigliata 50 km/h); percorrere le onde lunghe alla velocità precedentemente impostata. La velocità del veicolo deve essere tale da garantire il tamponamento in compressione della sospensione anteriore. 2.2.3.1.9 Percorso sconnesso ed accidentato (10 KM) - Eseguire una prova su una strada caratterizzata da pavimentazione accidentata ( es. pavè, presenza di buche, rotaie ferrotranviarie, etc.) con velocità compresa tra i 30 e gli 80 km/h. La scelta della strada di prova deve essere convalidata dal servizio tecnico. Nota: nel caso in cui nell’esecuzione di una o di tutte le prove, indicate dal punto 2.2.3.1.4 al punto 2.2.3.1.6, parti della carrozzeria del veicolo o parti della sottoscocca urtano contro il marciapiede, le stesse prove possono essere omesse se risultano analogamente non eseguibili con il medesimo veicolo equipaggiato con le possibili combinazioni ruotepneumatici originarie (previste in omologazione).
08-02-2014, 18:29
Seeeeeeee ciao.
Ho letto due prove ed è come se avessi già spaccato tutto. |
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