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Compravendita auto fra privati
#21
la clausola "visto e piaciuto" è nulla perchè contraria alla legge, anche fra privati.

Qualsiasi causa intentata su contratti con questa clausola è persa in partenza. Se poi le parti non hanno discussioni è un altro discorso...

Qualsiasi bene DEVE pr legge essere garantito dal venditore ( chiunque esso sia ) come funzionante e non pericoloso.

Se poi chi acquista consapevole del malfunziomento si lamenta di essere stato danneggiato avrà diritto comunque ad un risarcimento ridotto ma ne avrà diritto.
ezio
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#22
Non sono un legale, quindi non entro nel merito, ma a me risulta diversamente.

Hai materiale in questione per controllare? N° della legge ecc? Giusto per avere maggiori info
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
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La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
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#23
Fly Lemon Ha scritto:Se la memoria non mi inganna e qualche reminiscenza di venditore di auto e' rimasta, in generale la legge prevede che CHIUNQUE vende un bene, sia esso privato o professionista DEVE DARE GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' DELL' OGGETTO PER 24 MESI CHE SI RIDUCONO A 12 MESI SOLO SUI BENI USATI, MA SOLO SE SPECIFICATO IN SEDE CONTRATTUALE.

Allo stesso tempo SOLO IL SOGGETTO PRIVATO PUO' EVITARE DI FORNIRE GARANZIA, MA QUESTO DEVE ESSERE MESSO PER ISCRITTO.

In pratica tutti devono dare garanzia (nella forma correttamente esposta da Omermon), ma solo i privati possono esimersi dal darla, sempre che questo sia espresso in una sorta di contratto scritto redatto tra le parti.
Ci sono pero' dei casi limite per i quali anche il soggetto professionale (concessionaria/commerciante) puo' non dare garanzie e questo deve essere comunque messo per iscritto, quindi comunque occhio quando firmate un contratto: solitamente tutti danno i canonici 12 mesi di garanzia , soprattutto strutture ormai conosciute e di un certo tipo anche perche' per far questo esse si affidano ad aziende specializzate in queste pratiche paganto una cifra irrisoria a macchina e di fatto tutelandosi...diffiderei un po', o comunque starei attento a quei soggetti un po' ambigui che a volte capita di trovare.

Tornando a noi, quando vendetti la mia 500R buttai giu' un contrattino con l'acquirente in cui mettemmo per iscritto i nostri dati, quelli dell' auto (compreso telaio), cifre, acconti, termini della consegna e dove specificai che trattandosi di vendita tra privati le parti si accordavano per seguire la prassi "visto e piaciuto nelle condizioni in cui l'auto si trova".

Per quel che riguarda invece la vendita tra soggetto professionale e privato, il commerciante/concessionario che e' tenuto a dare garanzia deve mettere per iscritto i tempi di durata di essa. Insieme all' auto deve redarre (almeno l'ideale sarebbe che facesse cio') uno stato d'uso dell' auto, suddiviso in categorie (motore, trasmissione, carrozzeria, impianto elettrico ecc.) nelle quali si identificano i vari componenti ed il loro stato d'usura (buono, ottimo, nuovo, da sostiture, intervento raccomandato ecc.).
In questo modo voi sapete lo stato d'uso del veicolo e lui si tutela e da un grado di garanzia all' oggetto.
Ovviamente non fatevi illusioni...il venditore in questo caso tendera' a "svilire" il piu' possibile le condizioni del mezzo in modo da limitare i costi derivanti da possibili guasti: c'e' pero' da capirlo per certi versi...nessuno a meno che non sia stata sostituita, mettera' come Buona o Nuova una frizione perche' nemmeno le case costruttrici danno garanzia su quei componenti e perche' come sapete sono soggetti ad usura, come nessuno mettera' come buono un motore con 100.000km (semmai verra' dato un voto nei dintorni di Sufficiente perche' orientativamente a meta' vita) anche se sappiamo benissimo che n motore con quei km ,se costantemente e regolarmente manutenuto non ha problemi a farne altrettanti o anche 3 volte tanto.

LucaJones Ha scritto:Non mi è chiarissimo: in presenza di un contratto limitazione/esclusione di responsabilità per vizi della cosa, il compratore non dovrebbe dimostrare che il venditore era a conoscenza di tali vizi?
Supponiamo che il venditore privato sia in buona fede e che ci sia un vizio occulto. L'acquirente gli intenta causa dopo che il problema si è manifestato. Il venditore asserisce che non ne era a conoscenza? ...gli basta questo?
Se no, il dolo da parte del venditore si considera in mancanza di prove contrarie?

Grazie in anticipo per la risposta.

eziomx Ha scritto:la clausola "visto e piaciuto" è nulla perchè contraria alla legge, anche fra privati.

Qualsiasi causa intentata su contratti con questa clausola è persa in partenza. Se poi le parti non hanno discussioni è un altro discorso...

Qualsiasi bene DEVE pr legge essere garantito dal venditore ( chiunque esso sia ) come funzionante e non pericoloso.

Se poi chi acquista consapevole del malfunziomento si lamenta di essere stato danneggiato avrà diritto comunque ad un risarcimento ridotto ma ne avrà diritto.

Dunque:

prima di tutto bisogna distinguere bene la compravendita tra privati da quella in cui una parte sia un "professionista".
Tale differenziazione è fondamentale perchè, mentre alla compravendita tra privati si applicano gli articoli sulla vendita (1470 c.c. e ss), nei contratti nei quali una parte sia professionista si applica il "codice del consumatore", con una disciplina radicalmente diversa.

Ciò detto: gli articoli citati sono tutti "sovrastati" dall'art. 1322 c.c., il quale illustra l'autonomia delle parti nella formazione di un contratto, salvo che esso sia contra legem.
Tale articolo permette di estendere o comprimere alcuni aspetti di un qualsiasi contratto; nel caso di specie, una compravendita.

Mi spiego: in una compravendita tra professionista e privato, il primo è obbligato per legge a fornire una garanzia. Tra privati tale obbligo non è previsto dalla legge, ma ciò non significa che le parti non possano prevederlo. Questo è un esempio di autonomia contrattuale.
L'esempio opposto è proprio il caso in cui le parti decidano di escludere o limitare alcune facoltà o diritti di una od entrambe le parti. L'autonomia contrattuale delle quale le parti dispongono CONSENTE di escludere la garanzia per vizi (1490 comma 2 c.c.), a meno che non vi sia malafede da parte del venditore.

La cosa da tenere in mente è che tra privati si può escludere QUALSIASI garanzia di vizi, di buon funzionamento, di pericolosità, A PATTO CHE QUESTA ESCLUSIONE NON RENDA IL CONTRATTO CONTRARIO ALLA LEGGE.

La domanda è: quando questa/e esclusione/i non opera? Quanto il compratore sia in malafede, cioè dichiari una certa condizione del mezzo, MA SAPENDO che in verità è diversa.

Come faccio a dimostrare che era in malefede? Devo dimostrare che tali vizi erano facilmente conoscibili o conosciuti. Quando scrivo che l'onere probatorio è in capo al venditorE intendo che, a me compratore, basta adire il giudice dicendo: "questo bene era viziato perchè è pieno di ruggine, lui non me l'ha detto". Il procedimento inizia; ma se il venditore si presenta dicendo "non è vero" e basta, egli sarà soccombente, perchè egli è costretto a provare la sua buona fede.
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#24
la clausola visto e piaciuto rende il contratto contrario alla legge , quindi nullo, radicalmente nullo in forma assoluta e non relativa.

le norme sono quelle del codice civile e una giurisprudenza costante.

Direi però che Omermon abbia riassunto tutto alla perfezione.

:plus1:
ezio
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#25
Caro Omemon, non vorrei sembrare insistente - altrimenti Pilistation mi sanziona con chiusura della discussione e tu mi troveresti antipatico - ma vorrei specificare meglio il mio dubbio.

Supponiamo che Tizio (venditore privato) venda a Caio un'auto con un vizio occulto e difficilmente scopribile prima che il problema si manifesti. Il contratto prevede l'esclusione di responsabilità del venditore per vizi occulti.
Ad esempio, supponiamo che una fascia elastica ceda dopo una settimana o un utilizzo di 100 km dall'acquisto.

Caio fa causa a Tizio. Tizio afferma "io non sapevo che ci fosse quel vizio occulto" (non afferma "non è vero che c'era un vizio occulto").
Tizio deve dimostrare che è vero che non sapeva di quel vizio occulto?
Ad esempio tramite testimonianza di un meccanico circa la difficoltà di accorgersi di un simile difetto? Ma tizio non è un meccanico, ma è un gelataio, un agronomo, un medico, o un imbianchino; allora potrebbe bastargli portare la testimonianza di un altro con la sua stessa qualifica?
Oppure è Caio a dover dimostrare il dolo (ossia aver conosciuto e taciuto il vizio) da parte di Tizio?
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#26
LucaJones Ha scritto:Caro Omemon, non vorrei sembrare insistente - altrimenti Pilistation mi sanziona con chiusura della discussione e tu mi troveresti antipatico - ma vorrei specificare meglio il mio dubbio.

Supponiamo che Tizio (venditore privato) venda a Caio un'auto con un vizio occulto e difficilmente scopribile prima che il problema si manifesti. Il contratto prevede l'esclusione di responsabilità del venditore per vizi occulti.
Ad esempio, supponiamo che una fascia elastica ceda dopo una settimana o un utilizzo di 100 km dall'acquisto.

Caio fa causa a Tizio. Tizio afferma "io non sapevo che ci fosse quel vizio occulto" (non afferma "non è vero che c'era un vizio occulto").
Tizio deve dimostrare che è vero che non sapeva di quel vizio occulto?
Ad esempio tramite testimonianza di un meccanico circa la difficoltà di accorgersi di un simile difetto? Ma tizio non è un meccanico, ma è un gelataio, un agronomo, un medico, o un imbianchino; allora potrebbe bastargli portare la testimonianza di un altro con la sua stessa qualifica?
Oppure è Caio a dover dimostrare il dolo (ossia aver conosciuto e taciuto il vizio) da parte di Tizio?

Luca, ma figurati! Non sei per nulla antipatico nè insistente, semmai sono io a non riuscire bene a spiegare "in pratica" come funziona.Wink

Caliamoci nel caso inventato da te, che è perfettamente calzante.

Tizio afferma di non sapere al momento della vendita della presenza di quel vizio; bene, dovrà provare che, ad una normale disamina dell'auto, con la diligenza "del buon padre di famiglia" (quindi una persona di normale cultura, non professionista del settore) una persona non si sarebbe potuta accorgere del vizio. Il parametro che il Giudice, secondo me, andrà a valutare, quindi, avrà una duplice natura:

1- natura del vizio: esso inficiava la guida? la macchina traballava? aveva il minimo incerto ed al minimo si spegneva? in quel caso in malafede sarebbe stato Tizio ad avere venduto l'auto come "meccanicamente perfetta".
Applicando la normale diligenza (parametro sviluppato dalla giurisprudenza) è naturale che il vizio fosse evidente e non occulto.
La testimonianza di un meccanico circa l'importanza di tale difetto sì, potrebbe esimerlo dalla
2- natura della persona: se il venditore è un meccanico, quindi "del mestiere", il Giudice potrà valutare tale professione come un ulteriore indizio della malafede di Tizio (scusa il gioco di parole).

Caio, dal canto suo, sarà meglio che porti a fondamento della sua domanda degli elementi come, ad esempio, la professione di Tizio e l'evidenza di tale vizio, ma non sarà tenuto a farlo.

Questo è ciò che dice la disciplina in materia di compravendita, poi nella pratica ci sono infinite varianti che vanno studiate caso per caso.

Questi procedimenti sono una manna per avvocati e consulenti, una valle di lacrime per le parti.

Immaginati un annuncio "auto meccanicamente in ordine": cosa significa? che posso spararmi 600km e stare tranquillo? se mi si rompe per strada sono stato scemo io a non controllare nulla od è stato disonesto lui?

Non esitare a chiedermi ulteriori chiarimenti.Smile
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#27
Molte grazie Omemon!

Non "riuscito a convincermi" del fatto che la legge preveda questa sorta di inversione dell'onere della prova.
Forse il legislatore ha pensato: "il venditore deve garantire il bene venduto, se non fornisce garanzia, deve dimostrare che non era tenuto a farlo"; per cui, più che l'onere della prova a carico di chi si difende, risulta esserci l'onere di fornire prova del diritto a non garantire un bene in relazione ad una sua durevolezza.

: Thanks :
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#28
LucaJones Ha scritto:Molte grazie Omemon!

Non "riuscito a convincermi" del fatto che la legge preveda questa sorta di inversione dell'onere della prova.
Forse il legislatore ha pensato: "il venditore deve garantire il bene venduto, se non fornisce garanzia, deve dimostrare che non era tenuto a farlo"; per cui, più che l'onere della prova a carico di chi si difende, risulta esserci l'onere di fornire prova del diritto a non garantire un bene in relazione ad una sua durevolezza.

: Thanks :

Figurati Luca, ma io sono testardo e ci provo ancoraBig Grin: art. 1490 c.c. comma 1: "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"

Il legislatore radica un obbligo nella condotta del venditore: tu devi garantire il compratore dai vizi. Tale obbligazione, una delle tre principali di chi vende, fa sì che stia a lui provare la buona fede e la non conoscibilità.
Non accadrà mai che un compratore adisca il Giudice senza qualsivoglia supporto alla sua domanda, ma è sua facoltà farlo.
Il venditore è obbligato, invece, a provare la sua buona fede.
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#29
omermon Ha scritto:Figurati Luca, ma io sono testardo e ci provo ancoraBig Grin: art. 1490 c.c. comma 1: "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"

Il legislatore radica un obbligo nella condotta del venditore: tu devi garantire il compratore dai vizi. Tale obbligazione, una delle tre principali di chi vende, fa sì che stia a lui provare la buona fede e la non conoscibilità.
Non accadrà mai che un compratore adisca il Giudice senza qualsivoglia supporto alla sua domanda, ma è sua facoltà farlo.
Il venditore è obbligato, invece, a provare la sua buona fede.

Sì Omemon, è chiaro; mi riferivo più che altro al secondo comma dell'articolo 1490 c.c.
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#30
eziomx Ha scritto:la clausola visto e piaciuto rende il contratto contrario alla legge , quindi nullo, radicalmente nullo in forma assoluta e non relativa.

le norme sono quelle del codice civile e una giurisprudenza costante.

Direi però che Omermon abbia riassunto tutto alla perfezione.

:plus1:

La frase "in una compravendita tra professionista e privato, il primo è obbligato per legge a fornire una garanzia. Tra privati tale obbligo non è previsto dalla legge, ma ciò non significa che le parti non possano prevederlo" mi sembra che spieghi perfettamente che tra privati il "visto e piaciuto" inteso come NO GARANZIE sia perfettamente legale e che non implichi decadimenti del contratto.

Al contempo spiega che se tu, venditore privato, metti per iscritto che dai una garanzia di 12 mesi al compratore tu lo possa fare, anche se non previsto dalla legge, sia esso codice civile o codice del consumatore.

Sbaglio Omer?
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