Citazione:mmm potresti chiarire? mi interesserebbe. anche MP
Per i motociclisti è "pane quotidiano" ...
ora non trovo la sentenza.. comunque ti incollo la spiegazione presa da un sito di moto.. a sua volta presa dalla rivista motociclismo..
ci sono tutte le info..
Si rischia anche il sequestro. Ma la sentenza di un Giudice di pace dice di NO
Nel caso in cui si venisse fermati dalla polizia alla guida di una moto che monta silenziatori non omologati, non è più previsto il sequestro del veicolo, ma la sola sanzione pecuniaria e anche meno onerosa.
La questione riguardava una sentenza di un Giudice di pace il quale, in un caso di un motociclista al quale era stata contestata la violazione dell’articolo 78 N.C.d.S. per aver montato scarichi non omologati, con sanzione pecuniaria assai elevata e con contestuale ritiro della carta di circolazione, aveva giudicato che la modifica apportata al motociclo non violava in realtà la norma dell’articolo 78 (il più grave) ma soltanto l’articolo 79 ( meno grave) rispetto alla quale la sanzione è solo pecuniaria e molto più leggera che nell’altra ipotesi.
La sentenza in questione è la n. 122/01 pronunciata dal Giudice di pace di Caprino Veronese, avv: Giosué Cometti, nell’ambito di un caso molto simile (addebito della violazione dell’art. 78 commi 3 e 4 N.C.d.S.) a quello quivi trattato. La sentenza che si cita, in accoglimento del ricorso dell’apponente, precisava che “tale fatto (montaggio di silenziatori non omologati) viene sanzionato non dall’art. 78 ma dall’art. 79 che, al quarto comma, precisa che chiunque circola con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
L’esplicito richiamo ai dispositivi di cui l’art. 72 del C.d.S. consente di individuare le parti tecniche del veicolo la cui alterazione viene sanzionata dal richiamato art. 79, e fra queste i dispositivi silenziatori di scarico. La tesi è che esista un rapporto di specialità esistente tra la disposizione dell’art. 79 rispetto al 78, per cui si aplichi la prima norma anziché la seconda.
Testo tratto dal mensile “MOTOCICLISMO” del maggio 2004