Robby77 Ha scritto:Il vecchio prorpietario è responsabile SOLO se sapeva del difetto e quindi c'è il DOLO cioè la consapevolezza di arrecare danno e di vendere qualcosa che non è adatto per l'uso che se ne vuole fare.
Il più è dimostrare questa cosa...
x-vas Ha scritto:Appunto! Come dimostri che sapeva e che non te l'ha detto intenzionalmente e non per semplice dimenticanza?
Fantascienza!
No, nessun accensione di cero e nessuna sorpresa.
Alla faccia del solito qualunquismo su avvocati mangiasoldi, giudici pazzi e diritto che non funziona, qui si tratta di garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. al quale è tenuto qualsiasi venditore (anche privato) di beni mobili.
Non solo è improprio parlare di dolo (del quale è quasi sempre improprio parlare in diritto civile e che semmai sarebbe mala fede), qui non rileva neppure la dimenticanza, perchè ciò che pensava/sapeva/voleva fare il venditore è in questo caso assolutamente irrilevante.
I patti che accrescono (v. garanzia di buon funzionamento ex art. 1512) o diminuiscono la garanzia (ex art. 1491 c.c.) devono essere redatti per iscritto e sottoscritti da entrambe le parti.
In assenza di qualsiasi atto scritto, come è (ahinoi) prassi nella compravendita tra privati, rimane la tutela "standard" della garanzia per vizi, che si applica con facilità ed immediatezza estreme.
Nel caso pratico: un difetto come quello riscontrato è tale da renderla inidonea all'utilizzo e pertanto l'applicazione del 1490 è immediata. Presumo che alla definizione della situazione si sia arrivati tramite transazione.